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Ordinanza — n. 1784/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding lower court ruling on insufficient tax assessment motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1784/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against a provincial tax commission decision regarding a sports association's tax assessment. The lower courts upheld the recovery of taxes based on invoices acquired without prior prosecutor authorization and found the assessment notice insufficiently motivated due to the lack of specific details on the contested invoices. The court ruled that the tax authority's failure to list the specific invoices and clients in the assessment notice violated the taxpayer's right to defense, rendering the notice illegitimate and uncorrectable in subsequent proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 42 d.P.R. n. 600/1973; Art. 7 l. n. 212/2000: A tax assessment notice lacking specific motivation regarding the documents and facts relied upon is illegitimate, and such defects cannot be cured by the tax authority in subsequent appeal proceedings.

Parole chiave

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tax assessment motivation right to defense insufficient notice details tax recovery procedure illegitimate administrative act prosecutor authorization taxpayer rights inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Con il secondo motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R.
Art. 7 l. n. 212/2000
600 del 1973 e dell'art. 7 della l.
Art. 52 d.P.R. n. 633/1972
Con il primo motivo di doglianza , l’A genzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 132 c.p
546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29968/2019
7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 29968/2019, Rv.
Cass. n. 12400/2018
212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere integrata in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n. 12400/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10681/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BASKET SPORT MANAGEMENT GROUP, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal de Luca n. 10, presso lo studio dell’avv. Marco Giontella, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della C.t.r. del Lazion. 6493/2016, depositata il 26.10.2016e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 3.10. 2024 dal ConsigliereCecilia Bernardo; RITENUTO CHE: Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Latina, l ’A ssociazione sportiva dilettantistica Basket Sport Oggetto: Associazione sportiva dilettantistica - Documenti acquisiti durante l’accertamento – Utilizzabilità-Condizioni.Managementimpugnava l’avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate, attesa l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale relativa all’anno 2010, aveva recuperato a tassazione le somme dovute a titolo di Irap e Iva, acquisendo presso terzi le fatture emesse nei loro confronti dalla contribuente in relazione ai compensi ricevuti per l’attività di sponsorizzazione.

Peraltro, dalla numerazione progressiva delle 47fatture reperite presso i clienti era stata riscontrata l’assenza di 82fatturecon numerazione intermedia, alle quali era stato attribuito un valore medio, determinato sulla base del fatturato complessivo riferito a quelle reperite. Dal complessivo calcolo degli importi risultanti era emerso l’intervenuto superamento, per l’anno 2010, della soglia fissata dall’art. 1 della l. n. 398 del 1991, per poter usufruire del regime fiscale agevolato ivi previsto. In primo grado, l’impugnazione veniva accolta, in relazione al contestato profilo della inutilizzabilità della documentazione allegata al p.v.c., in quanto illegittimamente acquisita mancando la preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero.

Proposto appello dall’Agenzia delle entrate,la decisione di primo grado veniva integralmente confermatadalla C.t.r., la quale riteneva inutilizzabili le fatture relative al 2010, attesa l’assenza della preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero; nonché carente di motivazionel’avviso di accertamento impugnato, privo del dettaglio delle fatture predette. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di tre motivi. Resisteva l’Associazione sportiva dilettantistica, depositando controricorso e una memoria.

Replicava, a sua volta, l’Agenzia delle entrate con memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di doglianza , l’A genzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la C.t.r. errato nel ritenere inutilizzabili le fatture poste alla base dell’atto impugnato, poiché tale documentazione non era stata reperita in sede di accesso presso la sede dell’Associazione sportiva dilettantistica, ma era stata conseguita da terzi, e precisamente dai clienti e dagli sponsor della contribuente, non essendo quindi necessaria la preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero.

2. Con il secondo motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la C.t.r. errato nel ritenere non sufficientemente motivato l’avviso di accertamento impugnato, poiché esso era basato su documentazione proveniente dalla stessa contribuente e, pertanto, da essa conosciuta, non essendo necessaria la relativa allegazione. Peraltro, tutta la documentazione era stata prodotta nel giudizio di primo grado, non potendosi quindi ravvisare alcuna menomazione del diritto di difesa.

3. Con il terzo motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost.; degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., risultando apparente la motivazione relativa alle sanzioni applicate e, peraltro, mero obiter dictum nell’ambito di una decisione che aveva confermato l’integrale annullamento dell’atto impositivo per le ragioni censurate con i precedenti motivi di impugnazione.

4. Nel controricorso l’ A ssociazione contribuente eccepisce l’inammissibilità del primo motivo di doglianza, poiché l’inutilizzabilità della prova poteva rilevare solo sotto il profilo della giustificazione del giudizio di fatto che sorregge tale dichiarazione e, quindi, quale error in procedendo, e poiché con la censura si chiedeva sostanzialmente una rivalutazione delle istanze istruttorie. Eccepisce, altresì, l’inammissibilità del terzo motivo, essendo comprensibile e logico il passaggio motivazionale contestato.5. Per motivi di ordine logico e sistematico, appare preliminare l’analisi del secondo motivo di doglianza, che è infondato e va rigettato.

Ed invero, la Suprema Corte ha costantemente affermato la validità dell’avviso di accertamento, anche se motivato per relationem ad altri atti, non rilevando l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente, purché la motivazione sia comunque sufficiente ( arg. da Cass. n. 8016/2024, Rv. 67085801), tenuto conto che l’obbligo di motivazione è strumentale all’esercizio del diritto di difesa del contribuentee che può dirsi violato solo ove questo illustri come ed in chetermini la tempestiva ostensione dei documenti indicati negli atti impositivi impugnati, e ad essi non allegati, avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propri confronti (arg. da Cass. n. 36852/2022, Rv. 66651401).

6. Ciò posto, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’Associazione sportiva ha contestato il vizio di motivazione, lamentando la mancata indicazione e la mancata produzione delle fatture poste alla base dei recuperi. Parimenti, la C.t.r. ha riscontrato la genericità dei rilievi operati, attesa la mancanza di una dettagliata indicazione delle fatture poste alla base dell’accertamento. E’ pacifico, infatti, che, a fronte della contestazione di 129 fatture, di cui 47 acquisite dai clienti della contribuente e 82 ricostruite induttivamente, mediante l’attribuzione di un valore medio calcolato sulla base del fatturato di quelle reperite, l’amministrazione non ha allegato all’avviso di accertamento nessuna delle fatture che ha rinvenuto, non ha riassunto il relativo contento; non ha indicato il cliente in favore del quale erano state emesse; né ha indicato il singolo importo, riportando esclusivamente l’ammontare complessivo.

Non può, quindi, ritenersi errata la decisione impugnata, secondo cui la mancata allegazione delle fatture richiamate e poste alla base dell’avviso di accertamento ha comportato una violazione dell’obbligo di motivazione. E’ vero, infatti, che, trattandosi di fatture emesse dalla contribuente, dovevano essere a lei note e che, come affermato dalla Suprema Corte, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 29968/2019, Rv. 65591701).

Tuttavia, nel caso in esame, il diritto di difesa risulta menomato, poiché le fatture contestate non solo non sono state allegate all’avviso di accertamento, ma la contribuente non è stata messa in grado neanche di sapere di quali fatture si trattasse, non essendo stato indicato neppure il numero o il cliente destinatario della prestazione. Né, del resto, tale lacuna motivazionale può essere colmata nel successivo giudizio di impugnazione, poiché, come affermato dalla Suprema Corte, l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere integrata in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n. 12400/2018, Rv. 64851901).

7. Tali considerazioni sono decisive e comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. La parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che la parte soccombenteè ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del primo e del terzo.Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BASKET SPORT MANAGEMENT GROUP delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in euro 8.000,00 per compensi , oltre 15% per le spese generali, Euro 200,