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Ordinanza — n. 1704/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax Court allows Agency's appeal on passive accruals timing, dismissing taxpayer's incidental appeal as moot.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1704/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's incidental appeal as inadmissible because the taxpayer had already won the merits of the case. The Agency argued that the appellate court incorrectly taxed passive accruals in 2008 by anticipating facts related to prior years, violating tax competence rules. Consequently, the Court upheld the Agency's position, quashed the lower court's decision, and remanded the case for a new trial on costs.

Regesto Legislator

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Art. 88, 101 comma 4, 109 comma 1 TUIR; The appellate court cannot tax passive accruals in a year different from the one where the conditions for their manifestation were verified, as this violates the principle of tax competence.

Parole chiave

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passive accruals taxation tax competence year incidental appeal inadmissibility tax authority appeal retroactive cost adjustments procedura di ricupero d'imposta assoggettamento del contribuente rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 88 TUIR
Art. 101 comma 4 TUIR
Art. 109 comma 1 TUIR
101, comma 4, TUIR, nonché quanto previsto dal comma 1 dell’art. 109, TUIR, che impone che i componenti negativi del reddito siano addebitabili all’esercizio di competenza.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Con riguardo al ricorso incidentale sussistono altresì i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente principale – contro MULTICEDI SRL, sedente in Pastorano, in persona del legale rappresentante, con avv. Marcella Ferrante; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 4800/17/15 depositata il 21 maggio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1.L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento in riferimento all’anno d’imposta 2008, rispetto al quale la contribuente, pur avendo individuato sopravvenienze attive derivanti da rettifiche di costi di anni precedenti, non sottoponeva le stesse a tassazione, qualificandole come sopravvenienze straordinarie non imponibili. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la decisione di primo grado, sicché l’Agenzia propone ricorso in cassazione, a Sopravvenienze attive fronte del quale la contribuente resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi.

CONSIDERATO CHE 1.Deduce l’Agenzia la violazione degli artt. 88 e 109 TUIR, assumendo che il giudice d’appello avrebbe stravolto il concetto di sopravvenienza passiva, anticipando inammissibilmente i fatti che la sopravvenienza doveva rettificare ex post. 1.1. In effetti deve dirsi che la sopravvenienza tassata dall’Agenzia pacificamente aveva riferimento a costi relativi ad anni precedenti, e dunque per competenza doveva essere tassata nell’anno in cui le condizioni di certezza e determinabilità dell’insussistenza delle precedenti passività si erano verificate (appunto l’anno 2008).

La CTR invece ha avallato la tesi della contribuente ritenendo idonei gli errori sulla competenza pur essendo essi rilevati in anni successivi al 2008. Ma ciò evidentemente contrasta con la necessità per cui la sopravvenienza passiva può essere computata (in negativo) nell’anno in cui si ha la sua manifestazione temporale (come si vede successivo al 2008), per cui a diversamente concludere si finisce per violare il disposto di cui all’art. 101, comma 4, TUIR, nonché quanto previsto dal comma 1 dell’art. 109, TUIR, che impone che i componenti negativi del reddito siano addebitabili all’esercizio di competenza. 1.2.

Il ricorso principale è dunque fondato.

2. Venendo al ricorso incidentale, lo stesso è inammissibile in quanto il contribuente è risultato nel merito integralmente vittorioso, e l’eventuale esame delle questioni, ricorrendone i presupposti, potrà essere effettuata in sede di rinvio.

3. Al postutto il ricorso principale dev’essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice d’appello che provvederà anche alla liquidazione delle spese, mentre il ricorso incidentale dev’essere dichiarato inammissibile. Con riguardo al ricorso incidentale sussistono altresì i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte cassa la sentenza impugnata e, in accoglimento del ricorso principale, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà altresì alle spese di lite del presente giudizio. Dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale, con riferimento al quale sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di co