Ordinanza Interlocutoria — n. 1622/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24203/2020 R.G. proposto da : FALLIMENTO SOCIETÀ AGRICOLA FLORAMIATA SERVIZI A RL, elettivamente domiciliato in Roma Via Gino Capponi , 116, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Matteini (MTTFRZ54T11H501L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.65/2020 depositata i l 13/01/2020 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 23 Cost; Ordinanza Interlocutoria — n. 1622/2025 — snciv · Corte di Cassazione: v) nella fornitura di calore geotermico alla Floramiata Servizi da parte della Enel Green Power (primo tratto), regolata da un contratto di fornitura di energia termica per teleriscaldamento la Floramiata Servizi beneficia dell'agevolazione di cui all'art. 8 comma 10 lett.
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24203/2020 R.G. proposto da : FALLIMENTO SOCIETÀ AGRICOLA FLORAMIATA SERVIZI A RL, elettivamente domiciliato in Roma Via Gino Capponi , 116, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Matteini (MTTFRZ54T11H501L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.65/2020 depositata i l 13/01/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Il Fallimento della Società Agricola Floramiata Servizi SRL ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR indicata in epigrafe che, rigettando l’appello principale della società ed accogliendo l’appello incidentale dell’Amministrazione finanziaria, ha confermato la validità dell’atto di recupero di Ires per l’importo di euro 189.289,21, disconoscendo parzialmente ilcredito di imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento ex art. artt. 8, comma 10, lettera f), L. 448/1998portato in compensazione dalla società.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, la procedura fallimentare deduce la Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 10, lettera f), L. 448/1998, 2, comma 138, L. 244/2007, 4, comma 4ter, D.L. 268/2000, oltreché dell’art. 23 Cost., inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
2. Dalla lettura della sentenza e dalle concordi prospettazioni delle parti emerge, per quanto qui rileva:
i) La Floramiata Servizi opera nel settore florovivaistico e dispone di 23 ettari di serre riscaldate con calore geotermico fornitodalla Enel Green Power SPA attraverso un termodotto in proprietà di quest'ultima collegato ad un una centrale geotermica situata nel comune di Piancastagnaio ; ii) il termodotto della Enel Green Power si collega, al km 3,700 della strada provinciale dell'Amiata, in località Casa del Corto inprossimità della società ispezionata, all'impianto di scambio termicosecondario in proprietà della Floramiata Servizi SRL; iii) il calore geotermico, quindi, transita per un primo tratto nel condotto della Enel Green Power e, per un secondo tratto, nel condotto di proprietà della Floramiata Servizi SRL; iv) g iunto nel termodotto di quest'ultima, il calore geotermico viene poi destinato dalla Floramiata Servizi alle serre di cui ha la gestione per effetto di un contratto di affitto di azienda concluso con la Floramiata spa;
v) nella fornitura di calore geotermico alla Floramiata Servizi da parte della Enel Green Power (primo tratto), regolata da un contratto di fornitura di energia termica per teleriscaldamento la Floramiata Servizi beneficia dell'agevolazione di cui all'art. 8 comma 10 lett.
f) spettante, secondo la norma, all'utente/consumatore finale e, in particolare, con l'applicazione di detta agevolazione, la Floramiata Servizi consegue l'azzeramento del costo di acquisto dell'energia;vi) la Enel Green Power, a seguito dell'abbattimento praticato, matura nei confronti dell'Amministrazione finanziaria un credito d'imposta di pari misuraallo "sconto" di 10 lire circa per chilowattora, previsto a favore dell'utente finale dall'art. 8 comma 10 lett.
f) nella misura massima di lire 42,50 (euro 0,02194) a Kwh, la Enel Green Power SPA rettifica integralmente l'imponibile esposto nelle fatture di vendita alla Floramiata; vii) l o sconto accordato viene, poi, recuperato dalla Enel Green Powerattraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo.
3. Il quadronormativo applicabile può essere così ricostruito, anche alla luce dei documenti di prassi emanatidall’Amministrazione.
i) l’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,nella sua originaria formulazione, ha previsto, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche, la “concessione di un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale”, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, importo poi elevato per effetto di successivi interventi legislativi (e pari, ratione temporis a lire 42,50 – euro 0, 02194 per ogni chilowattora di calore fornito; inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l’agevolazione è stata estesa anche agli impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica; ii) Secondo gli orientamenti forniti con circolare n. 95/E del 31 ottobre 2001 “l’agevolazione prevede che il gestore dell’impianto o della rete di teleriscaldamento trasferisca l’agevolazione sul prezzo di cessione dell’energiaall’utente finale, che è il vero destinatario del vantaggio economico connesso all’agevolazione, beneficiando di un credito d’imposta”.
C onsiderata l’espressione “ utente finale ” contenuta nella norma, l’agevolazione era ritenuta spettante al solo soggetto destinatario dell’ultima transazione, con la quale l’energia è destinata al consumo, “con esclusione delle precedenti transazioni o passaggi di proprietà dell’energia, come ad esempio quelle tra il produttore di energia ed altri soggetti intermediari che ne curano la distribuzione”, sì che “In tali casi il gestore della rete di distribuzione applicherà l’agevolazione ai propri utenti finali, ed usufruirà del credito d’imposta”; iii) tuttavia, il quadro normativo sopra delineato è stato integrato dall’articolo 2, comma 138 della medesima legge finanziaria 2008, norma ai sensi del quale « L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia.
Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito»; iv) la valenza interpretativa che il legislatore ha espressamente conferito alla disposizione da ultimo citata comporta che il soggetto contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale, possa fruire del credito d’imposta istituito dall’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998(in tal senso v. Circ. 17/E del 7 marzo 2008, nonché la risposta ad interpello n. 72 del 7 febbraio 2022, per cui non osta al riconoscimento del credito di imposta, presenti gli altri presupposti, la circostanza che i consumi siano relativi alla fornitura di calore alle utenze poste all'interno del sito di proprietàdel gestore / utente ) .
4. I giudici di appello,pur ritenendo, in applicazione della richiamata disciplina normativa, che a Floriamata SRL, per la sua qualità di soggetto contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e di utente finale, competesse il credito di imposta di cui all’art. 8, comma 10, lettera f), cit. ha nno ritenuto peraltro che , poiché l'agevolazione fiscale ha un importo limite e la società aveva usufruito diun primo sconto sul prezzo dell'energia, applicato da Enel Green Powersul prezzo di cessione, avrebbe potuto quindi fruire del credito d'imposta solo nei limiti del residuo massimale,come ritenuto dall’Ufficio e in coerenza con la condotta serbata d a lla società ricorrentein alcuni precedenti anni di imposta.
5. La ricorrente contesta tale assunto, in particolare lamentandoche, dalla corretta attribuzione a Floriamata SRL della qualità di gestore di rete, non ostando la contemporanea qualità di utente finale, non siano state tratte le corrette conseguenze giuridiche, consistenti:
i) nella attribuzione della agevolazione in via esclusiva alla ricorrente, non potendosi configurare che un unico gestore; ii) nella carente legittimazione di Enel Green Power, in quanto produttore di energia, ad usufruire del credito di imposta e della compensazione, con conseguente illegittimità delle modalità di fatturazione adottate; iii) nella imputabilità ad Enel Gree n Power de lle predette condotte da ritenersi in violazione delle norme tributarie.
6. Si pone pertanto la necessità di verificare se il quadro normativo, come ricostruito, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale, di fruire del credito d’imposta:
a) privi oppure no di tale facoltà il soggetto a monte che, comunque, fornisce energia ad un soggetto che riveste –anche - la qualità di utente finale, b) s e, ammettendo , ai fini della fruizione del beneficio, che l'utente finale dell'energia possa esserecontemporaneamente soggetto gestore dell'impianto o della rete che fornisce l'energia medesima, consentendo al medesimo soggetto diapplicare l'agevolazione a sé stesso, in modo analogo a quantoavverrebbe nei confronti di un utente finale terzo, e potendo quindi utilizzar e il credito d'imposta , se sia configurabile una “catena” di successivi gestori di rete aventi diritto al credito di imposta;
c) se, in tale ultima ipotesi, il credito , parametrat o sul prezzo di cessione dell'energia , sia sfruttabile d al soggetto che riveste contemporaneamente la qualità di utente finale (e, in via autonoma, anche dal - o dai - gestori “ a monte ” ) fino al limite di 50 lire per Kwh stabilito dalla norma pr a ticato ovvero se, come qui sostiene l’Amministrazione, solo per differenziale, con deconto della quota del credito già usufruito dal gestore posto “a monte”.
7. Vertendosi in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza, in conclusione, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo