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Ordinanza — n. 1621/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding mortgage registration notice validity and omittance of prior notice. The court rejects the claim that the tax authority failed to notify the taxpayer of the underlying tax assessments required for the mortgage registration. The decision holds that the lower court implicitly rejected the taxpayer's argument regarding the lack of knowledge of the underlying tax assessments, as the taxpayer had not challenged those specific assessments within the statutory time limits. Consequently, the appeal is dismissed, and the taxpayer is ordered to pay the litigation costs. The court clarifies that an implicit rejection occurs when a claim is incompatible with the logical structure of the judgment, even without an explicit ruling on that specific point. The ruling emphasizes that the validity of the mortgage registration depends on the proper notification of the underlying tax assessments, which was deemed valid via the InfoCamere system when the taxpayer's PEC address was invalid. The court further states that the taxpayer's failure to challenge the underlying assessments separately renders the current objection inadmissible. The final outcome is a dismissal of the appeal with the taxpayer bearing the costs of the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1621/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision regarding the validity of a mortgage registration notice. The taxpayer argued that the registration was null due to the lack of prior notice and that the underlying tax assessments were unknown to him. The court ruled that the lower court implicitly rejected the claim regarding the taxpayer's lack of knowledge, as the taxpayer had failed to challenge the underlying assessments within the prescribed time limits. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973; Art. 112 c.p.c.: The court establishes that a claim regarding the lack of knowledge of underlying tax assessments is inadmissible if those assessments were not challenged within the statutory period, and that an implicit rejection occurs when a claim is incompatible with the logical structure of the judgment.

Parole chiave

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mortgage registration notice tax assessment notification omitted pronouncement implicit rejection InfoCamere system PEC address validity tax litigation costs iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973
3, c.p.c., la violazione dell’art. 60, comma 7, Dpr n.
Art. 112 c.p.c.
in violazione dell’art. 112 c.p.c.», lamentando che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria, in relazione a tutte le cartelle di rilevanza tributaria , per mancata conoscenza degli attipresupposti.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1.
D.L. n. 193/2016
D.Lgs. 546/1992
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 112 c.p
in violazione dell’art. 112 c.p.c.», lamentando che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria, in relazione a tutte le cartelle di rilevanza tributaria , per mancata conoscenza degli attipresupposti.
art. 112 cod. proc. civ
in violazione dell’art. 112 c.p.c.», lamentando che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria, in relazione a tutte le cartelle di rilevanza tributaria , per mancata conoscenza degli attipresupposti.

Giurisprudenza citata

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Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616
Cass., 27 novembre 2017, n. 28308
Cass., 27 novembre 2017, n. 28308).
Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311
Cass., 10 maggio 2007, n. 10696
Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n.
Cass., 26 novembre 2013, n. 26397
10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n.
Cass., 18 giugno 2018, n. 15936
26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15743/2022 R.G. proposto da : FICICCHIA MARIO IVANO, rappresentato e difeso dall’ avvocato Vincenzo Conforti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.2/2022 depositata il 04/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Mario Ivano Ficicchia ricorreva avanti alla CTP di Milano , contestando un avviso di iscrizione ipotecaria notificatogli il 30 novembre 2019 e riguardante due avvisi di accertamento esecutivi emessi dallaAgenzia delle Entrate DP II di Milano, di cui assumeva mai essere avvenuta la notificazione. 1.2. Eccepiva inoltre che l’avviso di iscrizione non era stato preceduto dal preavviso, cosa che rendevanulla l’iscrizione.

2. Le ragioni del contribuente non trovavano tuttavia apprezzamento nei gradi di merito.

3. Mario Ivano Ficicchia ricorre quindi, con due motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe.

4. Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1. n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 60, comma 7, Dpr n. 600/73, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto l a ritualità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. L’art. 60, comma 7, Dpr n. 600/1973 (aggiunto dal D.L. n. 193/2016), ratione temporis vigenti, in materia di notifica via PEC di atti impositivi destinati a imprese individuali, società o professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, stabilisce che «se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa (…) l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico». 1.3.

La CTR ha accertato che la « comunicazione n. 06876201900003874000 era stata notificata all’odierno opponente in data 02/07/2019 a mezzo deposito presso InfoCamere » , rilevando che « Tale procedura è del tutto legittima atteso che la casella PEC del contribuente non era idonea al recepimento della comunicazione per invalidità, come AER ha correttamente documentato». 1.4. Con riferimento alla specifica contestazione del contribuente, che lamenta come l’attività di siffatta notifica non fosse stata completa per mancata ricezione da parte sua della raccomandata con la quale avrebbe dovuto essergli comunicato l’avviso di avvenuto deposito presso Infocamere, i giudici di appello hanno correttamente rilevato che, nella specie , non vi fosse la necessità della prova di ricezione della raccomandata informativa , per la sostanziale differenza dell a procedur a interessat a , rispetto a quella della notifica, a mezzo posta ordinaria, a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l’obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (CAD). 1.5.

L’art. 60, comma 7 cit. prevede, infatti, che del deposito telematicodell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa l’ufficio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata semplice, e senza ulteriori adempimenti a proprio carico. 1.6. La differenza di disciplina trova razionale giustificazione, da un lato nel fatto che della mancata manutenzione della propria casella PEC, resa inabile alla ricezione di comunicazioni, è ravvisabile una negligenza del suo possessore ma soprattutto, come evidenziato dalla Commissione territoriale, il contribuente ha facoltà di consultare la propria area riservata di Infocamere , accedendovi comodamente in via telematica. 1.7.

Quest’ultimo aspetto, inoltre, differenzia la disciplina in esame anche da quella notificazione degli atti giudiziari eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della L. n. 53 del 1994 antemodifiche vigen ti dal 26/11/2024, che hanno introdotto, s e la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, una analoga formalità di deposito mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. In tale differente ipotesi le Sezioni unite di questa Corte di cassazione hanno affermato (v.

Cass. Sez. U - , Sentenza n. 28452 del 05/11/2024 ) che il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce la «Nullità della sentenza per omessa pronuncia su specifica domanda ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. in violazione dell’art. 112 c.p.c.», lamentando che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria, in relazione a tutte le cartelle di rilevanza tributaria , per mancata conoscenza degli attipresupposti. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non si versa in ipotesi di omessa pronuncia, ricorrendo invece un’ipotesi di implicita pronuncia di rigetto. 2.2.

Deve richiamarsi, in proposito, l'orientamento di questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616;

Cass., 27 novembre 2017, n. 28308). 2.3. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311;

Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936). 2.4. Nel caso di specie, la CTR, rispondendo alla censura del contribuente, ha affermato che «Alla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria erano allegati gli estremi e i contenuti delle cartelle AAUT9D012L01826/2014 e AAUT9D012L01890/2014 che il contribuente assume di non averemai conosciuto ma che, tuttavia, non sono state da lui impugnate nei termini previsti per il ricorso dal D.Lgs. 546/1992, dal momento in cui con quell’ atto, ne sarebbe venuto per la prima volta a conoscenza », così, implicitamente, affermando, per le ragioni suddette, l’irrilevanza della eventuale omissione della notifica degli atti presupposti, con statuizione che non è stata oggetto di censura in questa sede.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut