Decreto — n. 1564/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASul ricorso n. 1786/2021proposto da: SANMARCO SRL,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv.tiFederico Russo e Simona Terzulli; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresenta ta e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 1362/13/2020depositata il 3 giugno 2020. Visto l’atto depositato il 13settembre2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1564/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 1786/2021proposto da: SANMARCO SRL,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv.tiFederico Russo e Simona Terzulli; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresenta ta e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 1362/13/2020depositata il 3 giugno 2020. Visto l’atto depositato il 13settembre2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Sul ricorso n. 1786/2021proposto da: SANMARCO SRL,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv.tiFederico Russo e Simona Terzulli; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresenta ta e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 1362/13/2020depositata il 3 giugno 2020. Visto l’atto depositato il 13settembre2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/01/2025 Il Presi