Decreto — n. 1551/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29077/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentate e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro ABB SPArappresentata e difesa da ll’avvocato PICCONE FERRAROTTI PIETRO (PCCPTR71C21H501X) -controricorrente- nonchè contro TERMAN '90 SRL IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.919/2019 depositata il 28/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1551/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentate e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro ABB SPArappresentata e difesa da ll’avvocato PICCONE FERRAROTTI PIETRO (PCCPTR71C21H501X) -controricorrente- nonchè contro TERMAN '90 SRL IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.919/2019 depositata il 28/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29077/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentate e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro ABB SPArappresentata e difesa da ll’avvocato PICCONE FERRAROTTI PIETRO (PCCPTR71C21H501X) -controricorrente- nonchè contro TERMAN '90 SRL IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.919/2019 depositata il 28/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente costituita , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R