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Decreto — n. 1546/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1546/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1546/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29282/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MITSUI E P ITALIA B SRL ( incorporante MITSUI E P ITALIA A SRL) e TOTAL E P ITALIA SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SENAFE', 9, presso lo studio dell’avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANI MASSIMO (LCNMSM52L23H501G) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1546/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MITSUI E P ITALIA B SRL ( incorporante MITSUI E P ITALIA A SRL) e TOTAL E P ITALIA SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SENAFE', 9, presso lo studio dell’avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANI MASSIMO (LCNMSM52L23H501G) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva intimazione di pagamento dilazione di pagamento rispetto del termine

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
LAZIO n.3918/2019 depositata il 26/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29282/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MITSUI E P ITALIA B SRL ( incorporante MITSUI E P ITALIA A SRL) e TOTAL E P ITALIA SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SENAFE', 9, presso lo studio dell’avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANI MASSIMO (LCNMSM52L23H501G) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n.3918/2019 depositata il 26/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 120.000,00 per compensi (tenuto conto del valore della causa e della maggiorazione per la pluralità di parti assistite), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i