Decreto — n. 1520/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15577/2022 R.G. proposto da : BERTI EMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO BELON N 129, presso lo studio dell’avvocato COLANTONI DOMENICO (CLNDNC45P24H282K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBANESE CLAUDIO (LBNCLD72P27H224U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1520/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BERTI EMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO BELON N 129, presso lo studio dell’avvocato COLANTONI DOMENICO (CLNDNC45P24H282K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBANESE CLAUDIO (LBNCLD72P27H224U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15577/2022 R.G. proposto da : BERTI EMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO BELON N 129, presso lo studio dell’avvocato COLANTONI DOMENICO (CLNDNC45P24H282K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBANESE CLAUDIO (LBNCLD72P27H224U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.
DEL LAZIO n.5819/2021depositata il 15/12/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 17 maggio 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il