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Decreto — n. 1514/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1514/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1514/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 4920/2022proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. FrancescoScalia; -ricorrente- contro CASTELFUSANO PRIMASRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e dife sa dall’avv. Monica Galano e dall’avv. Giuseppe Fiengo ; -controricorrente- E nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t, -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 3392/3/2021depositata il 7 luglio 2021. Visto l’atto depositato il 14ottobre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1514/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 4920/2022proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. FrancescoScalia; -ricorrente- contro CASTELFUSANO PRIMASRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e dife sa dall’avv. Monica Galano e dall’avv. Giuseppe Fiengo ; -controricorrente- E nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t, -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 3392/3/2021depositata il 7 luglio 2021. Visto l’atto depositato il 14ottobre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta esenzione dal pagamento dei contributi liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 14ottobre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 4920/2022proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. FrancescoScalia; -ricorrente- contro CASTELFUSANO PRIMASRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e dife sa dall’avv. Monica Galano e dall’avv. Giuseppe Fiengo ; -controricorrente- E nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t, -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 3392/3/2021depositata il 7 luglio 2021. Visto l’atto depositato il 14ottobre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17/01/2025