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Decreto — n. 1508/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1508/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1508/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 19462/2024proposto da: FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, rappresentatoe difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro COMUNE DI FICULLE, in persona del Sindacopro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria , n. 316/1/2024 depositata il 17 settembre 2024. Visto l’atto depositato l’11 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1508/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 19462/2024proposto da: FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, rappresentatoe difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro COMUNE DI FICULLE, in persona del Sindacopro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria , n. 316/1/2024 depositata il 17 settembre 2024. Visto l’atto depositato l’11 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro delle conclusioni civili rinuncia al dibattimento orale rinuncia d'eredità declinatoria di competenza azione di contestazione rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’11 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 19462/2024proposto da: FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, rappresentatoe difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro COMUNE DI FICULLE, in persona del Sindacopro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria , n. 316/1/2024 depositata il 17 settembre 2024. Visto l’atto depositato l’11 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20/01/2025 Il Presid