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Decreto — n. 1507/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1507/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1507/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 6659/2022proposto da: SARA GIOVANNONI, rappresentatae difesa dall’avv. Chiara Adele Citterio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4786/3/2021 depositata il 29 dicembre 2021. Visto l’atto depositato l’11 aprile 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1507/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 6659/2022proposto da: SARA GIOVANNONI, rappresentatae difesa dall’avv. Chiara Adele Citterio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4786/3/2021 depositata il 29 dicembre 2021. Visto l’atto depositato l’11 aprile 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia al reddito rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale detrazione fiscale ammortamento fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’11 aprile 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 6659/2022proposto da: SARA GIOVANNONI, rappresentatae difesa dall’avv. Chiara Adele Citterio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4786/3/2021 depositata il 29 dicembre 2021. Visto l’atto depositato l’11 aprile 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20/01/2025 Il Pr