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Decreto — n. 1452/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1452/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1452/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6741/2019 R.G. proposto da : PARUOLO MIRKO rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMOTTI ROSARIO (GGLRSR53H16E060C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.6673/2018 depositata il 11/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto non doversi provvedere in merito alle spese, tenuto conto del mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1452/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PARUOLO MIRKO rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMOTTI ROSARIO (GGLRSR53H16E060C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.6673/2018 depositata il 11/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto non doversi provvedere in merito alle spese, tenuto conto del mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato.

Parole chiave

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ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto contenzioso tributario differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
CAMPANIA n.6673/2018 depositata il 11/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto non doversi provvedere in merito alle spese, tenuto conto del mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6741/2019 R.G. proposto da : PARUOLO MIRKO rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMOTTI ROSARIO (GGLRSR53H16E060C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.6673/2018 depositata il 11/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto non doversi provvedere in merito alle spese, tenuto conto del mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma,il 19/0