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Decreto — n. 1447/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1447/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1447/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 22111/2022proposto da: E.G.I.ZANOTTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dagli avv.ti Franco Zambelli, Matteo Zambelli e Mario Ettore Verino; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delVeneto, n. 274 /3/202 2 depositata il 21 febbraio2022. Visto l’atto depositato il 24 ottobre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1447/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 22111/2022proposto da: E.G.I.ZANOTTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dagli avv.ti Franco Zambelli, Matteo Zambelli e Mario Ettore Verino; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delVeneto, n. 274 /3/202 2 depositata il 21 febbraio2022. Visto l’atto depositato il 24 ottobre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale opposizione al precetto esecutivo detrazioni e rimborsi azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 24 ottobre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 22111/2022proposto da: E.G.I.ZANOTTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dagli avv.ti Franco Zambelli, Matteo Zambelli e Mario Ettore Verino; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delVeneto, n. 274 /3/202 2 depositata il 21 febbraio2022. Visto l’atto depositato il 24 ottobre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna la ricorrente E.G.I. ZANOTTO SRL al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 743,00, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20/01/2025 Il Preside