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Decreto — n. 1433/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1433/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1433/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 18570/2021proposto da: ERNESTO DEL GIUDICE,rappresentatoe difeso dall’avv. Giuseppe Iannicelli; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 4161/4/2021 depositata il 14 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 16 ottobre2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1433/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 18570/2021proposto da: ERNESTO DEL GIUDICE,rappresentatoe difeso dall’avv. Giuseppe Iannicelli; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 4161/4/2021 depositata il 14 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 16 ottobre2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi deduzione per spese esenzione dalla tassa procedura giudiziaria tributaria proventi esenti da imposta rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 16 ottobre2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 18570/2021proposto da: ERNESTO DEL GIUDICE,rappresentatoe difeso dall’avv. Giuseppe Iannicelli; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 4161/4/2021 depositata il 14 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 16 ottobre2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17/01/2025 Il Pr