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Decreto — n. 1352/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1352/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1352/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29405/2015 R.G. proposto da: IOVINELLA LETIZIA (EX socia della società TAMMARO C. FIGLI Srl in liquidazione), in persona legale rappresentante TAMMARO FRANCO, rappresentata e difesa dagli avv.ti LUCIO MODESTO MARIA ROSSI e FRANCESCO D’ALONZO Contro EQUITALIA SUD SPA AGENTE DI RISCOSSIONE DI NAPOLI,AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.4217/29/2015 depositata il 07/05/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 1352/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 29405/2015 R.G. proposto da: IOVINELLA LETIZIA (EX socia della società TAMMARO C. FIGLI Srl in liquidazione), in persona legale rappresentante TAMMARO FRANCO, rappresentata e difesa dagli avv.ti LUCIO MODESTO MARIA ROSSI e FRANCESCO D’ALONZO Contro EQUITALIA SUD SPA AGENTE DI RISCOSSIONE DI NAPOLI,AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.4217/29/2015 depositata il 07/05/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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tempestività tributaria liquidazione aziendale a fini fiscali sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale assoggettamento all'imposta procedura per sottrazione d'imposta
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29405/2015 R.G. proposto da: IOVINELLA LETIZIA (EX socia della società TAMMARO C. FIGLI Srl in liquidazione), in persona legale rappresentante TAMMARO FRANCO, rappresentata e difesa dagli avv.ti LUCIO MODESTO MARIA ROSSI e FRANCESCO D’ALONZO Contro EQUITALIA SUD SPA AGENTE DI RISCOSSIONE DI NAPOLI,AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.4217/29/2015 depositata il 07/05/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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