Cassation appeal dismissed due to tax debt settlement; court declares case extinguished by agreed payment plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer successfully entered into an expedited tax settlement agreement. The taxpayer, a company in bankruptcy proceedings, proposed a payment plan covering the disputed tax assessment, which the tax authority confirmed as regular and applicable. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary and formally terminated the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50: When a taxpayer enters into an expedited tax settlement agreement covering the disputed assessment, the ongoing litigation is extinguished and the court must declare the case closed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 4711/2015R.G. proposto da: CO.EL.MI. – COMPAGNIA ELETTRICA MILANESE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Novate Milanese, via Morandi n. 3, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’Avv. Bernardo De Stasio, rappresentata e difesa dall’Avv. Katia Scarpa in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES-IVA-IRAP 2008 R.G.
N.4711/2015 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3413/43/2014 , depositata il 25 giugno 2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2024 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Aldo Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento n. T9D031C02806/2012, notificato il 9 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale II di Milano accertava nei confronti della CO.EL.MI.
– Compagnia Elettrica Milanese s.r.l. un maggior reddito d’impresa per l’anno 2008 di € 1.295.366,90, a fronte di un reddito dichiarato di € 135.495,00, con ripresa a tassazione di maggiore IRES per € 318.965,00, maggiore IRAP per € 40.821,00 e maggiore IVA per € 139.054,00, oltre sanzioni ed accessori. L’avviso di accertamento in questione si basava su n. 7 rilievi, con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione indebite detrazioni, elementi positivi di reddito non dichiarati e omessa contabilizzazione di ricavi.
2. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 22/01/2013, depositata il 3 gennaio 2013, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese di lite. In particolare, la C.T.P. annullava l’avviso di accertamento con riferimento ai rilievi nn. 1), 2), 3), 4), 5), e 7), ritenendo R.G. N.4711/2015 Cons. est. Valentino Lenoci fondato soltanto il rilievo n. 6), in carenza di valide eccezioni della contribuente.
3. Interposto gravame principale dall’Ufficio, ed appello incidentale dalla CO.EL.MI s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3413/43/2014, pronunciata il 20 maggio 2014, e depositata in segreteria il 25 giugno 2014, riformava parzialmente la sentenza, accogliendo l’appello principale con riferimento ai rilievi nn. 2), 4) e 5), ritenendo illegittimi i rilievi nn.
1) e 7), e confermando invece la legittimità del rilievo n. 6); accoglieva inoltre parzialmente l’appello principale con riferimento al rilievo n. 3), in quanto riferito sia al rilievo n. 1), ritenuto illegittimo, ed al rilievo n. 2), ritenuto invece legittimo; rigettava infine l’appello incidentale della contribuente.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CO.EL.MI s.r.l., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
5. Effettuata una prima richiesta di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la quale l’Ufficio ha formulato diniego, e successivamente richiesta la sospensione ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,la discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione prima per l’udienza pubblica del 14 ottobre 2022, e successivamente per l’adunanzain camera di consiglio del 21 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
R.G. N.4711/2015 Cons. est. Valentino Lenoci All’esito di tale ultima udienza è stata emessa ordinanza interlocutoria(n. 35939 depositata il 22 dicembre 2023), con la quale è stata nuovamente fissata udienza pubblica, al fine di acquisire chiarimenti in merito alla coincidenza della definizione agevolata proposta con il credito di cui all’impugnato avviso di accertamento. All’odierna udienza pubblica del 17 ottobre 2024 è comparso il procuratore dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata della pendenza tributaria. La società contribuente, ammessa a concordato preventivo omologato dal Tribunale di Milano giusta decreto del 24 settembre 2020 (pubblicato il 14 ottobre 2020), ha presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 20189, n. 136.
L’Agenzia delle Entrate, con dichiarazione del suo procuratore resa all’udienza pubblica del 17 ottobre 2024, ha confermato la regolarità della definizione e la sua riferibilità all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio. Consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, così come peraltro chiesto dalla stessa Agenzia delle Entrate nel verbale di udienza. R.G. N.4711/2015 Cons. est. Valentino Lenoci Spese a carico di chi le ha anticipate. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione