Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1240/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a prior judgment to add a deduction of costs for the opposing counsel declared non-statutory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1240/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a material correction to a previous judgment regarding the allocation of litigation costs. The original ruling failed to specify that costs should be deducted for the opposing counsel who was declared non-statutory, despite such a request being made in the counter-petition. The court determined that the appropriate remedy for this omission was the material error correction procedure rather than standard appeals, thereby ensuring the opposing lawyer received the intended deduction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287, 288, 391 bis c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the material error correction procedure is the exclusive remedy for omitting a deduction of costs for a non-statutory opposing counsel, as such a request cannot qualify as an autonomous claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction non-statutory counsel costs deduction Cassation procedure litigation expenses spese del veicolo a motore spese di difesa correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2 c.p.c.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; - la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.
Art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 16037 del 07/07/2010
Cass. n. 12437 del 17/05/2017
Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass.
Cass. n. 5082 del 26/02/2024
Cass. 15302 del 31/05/2023
Cass. 15302 del 31/05/2023); - la sentenza n.
Cass. n. 26566 del 14/09/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA di correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n. 9953 del 13/04/2023 pronunciata sul ricorso iscritto al n. 29590/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MOTOSPORT ROMA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato MORETTI VALERIO (MRTVLR74D18H501D) che la rappresenta e difende -controricorrente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.

RILEVATO CHE - Motosport Roma s.r.l. ha formulato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 9953 del 13/04/2023, nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, condannava «la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.600,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge», senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosene antistatario; -l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO CHE - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; - la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, infatti, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

S.U. n. n. 16037 del 07/07/2010; conf. Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024); - l’istanza di correzione può essere presentata sia dal difensore antistatario che dalla parte da lui rappresentata, come nel caso di specie, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (cfr. Cass. 15302 del 31/05/2023); - la sentenza n. 9953 del 2023 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dal difensore della controricorrente nel controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso né in dispositivo, né nella motivazione della sentenza impugnata; - deve, pertanto, procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo:

i) nella parte relativa alle “Ragioni della decisione”, punto 3, pagina 6, dopo le parole «euro 104.101,00», le parole «, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo a pagina 6, dopo le parole «accessori di legge», le parole «, da distrarsi in favore del difensore antistatario»; -nulla per le spese in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte soccombente in senso proprio (da ultimo, Cass. n. 26566 del 14/09/2023).

P.Q.M.

La Corte dispone che la sentenza della Corte di cassazione n. 9953 del 13/04/2023 venga corretta aggiungendo:

i) nella parte relativa alle “Ragioni della decisione”, punto 3, pagina 6, dopo le parole «euro 104.101,00», le parole «, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo a pagina 6, dopo le parole «accessori di legge», le parole «, da distrarsi in favore del difensore antistatario». Dispone che le correzioni siano annotate, a c