Cassation court declares tax appeal process extinguished due to parties' agreement on simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished following the parties' agreement on a simplified settlement procedure under D.L. 118/2019. The original dispute involved OFZ S.r.l. and its shareholders challenging tax assessments regarding non-existent costs, where the lower courts had partially accepted the taxpayers' appeal. The court ruled that the procedural outcome was finalized by the parties' mutual agreement to settle the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. n. 118 del 2019; D.P.R. 115/2002: The tax appeal process is extinguished upon the parties' agreement to a simplified settlement procedure, rendering the double unified contribution inapplicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 108 /20 17 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro OFZS.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , LUIGINO ZEC- CHINATO, CLAUDIO ZECCHINATO, FRANCO ZECCHINATO, LO- RENZO ZECCHINATO, ROBERTO ZECCHINATO, SERGIO ZECCHI- NATO, tutti rappresentat i e difes i dall’avv. Loris Tosi (pec: lo- ris.tosi@venezia.pecavvocati.it) e dall’avv.
Giuseppe Marini Oggetto:definizione age- volata (pec:giuseppemarini@ordineavvocatiroma.org), domiciliat i presso laCancelleria della Corte di cassazione; –controricorrenti – avversola sentenza n. 791 / 24 / 16 della Commissione Tributaria Re- gionaledel Veneto depositata il 1 5 . 6 .20 16 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2024dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: LaCommissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva parzial- mentel’appello principale proposto da ll a società OFZ S.r.l. e da Lui- gino, Claudio, Franco, Lorenzo, Roberto, Sergio Zecchinato n.q. di socie in proprio e rigettava l’appello incidentale proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 461/1/2015con la quale era no stat i riuniti e parzialmente accolt i i ricorsi propost i dai contribuenti avverso avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativamente agli anni di imposta 2006 - 9 notificati dall’Agenziadelle Entrate .
Nellasentenza impugnata si legge che l e riprese traevano origine dal PVCnotificato in data 22 maggio 2013 in cui si contestava al l a so- cietàOFZ S. r . l . l'indebita contabilizzazione, per gli anni di imposta 2006,2007, 2008, 2009 e 2011, di costi esposti in fatture per ope- razioni oggettivamente inesistenti emesse da cinque aziende (IMO S.r.l.,DGS S. a . s . , FORMAN S. a . s . , Mark Fin Co S. a . s . , tutte riferi- bilia Cardani Luigi, e Impresa di servizi Fiorì di Barducco Floriana) . Il giudice di prime cure confermava la legittimità dei rilievi per le fattureemesse dalle società IMO, DGS e Fiorì e accoglieva i ricorsi perle fatture emesse dalle società Forman e Mark Fin, con conse- guenterideterminazione dì imposte e sanzioni a carico della OFZ e deisoci.
Il giudice d’appello , nell’ accoglie re parzialmente l’appello principale propostodai contribuent i ritene va effettive anche le operazioni poste inessere da OFZ con la società D.G.S. s.a.s. di De Giuli Roberta C.),compensando le spese di lite e, per il resto, confermava la sen- tenzadi primo grado anche quanto alle sanzioni . Avversotale sentenza ha nno proposto ricorso per Cassazione i con- tribuenti,affidato a tre motiv i , cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie. Consideratoche:
Nellememorie autorizzate entrambe le parti rendono nota l’interve- nuta definizione agevolata della lite di cui al d.l. n. 118 del 2019, convertito, nelle more del giudizio, e chiedono la declaratoria di estinzionedel processo con compensazione delle spese di lite . Larichiesta può essere accolta. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d . "doppio contributo uni- ficato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass.,Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
LaCorte: dichiaraestinto il processo. Lespese del proce