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Ordinanza — n. 1113/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, upholding hidden income presumption from extra-legal documents found at taxpayer's home.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1113/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against a lower court ruling that had dismissed evidence of hidden income. The agency argued that extra-legal documents found at the taxpayer's residence proved a higher sale price than declared in the notarial deed. The court ruled that such documents constitute valid presumptive evidence, allowing the lower court to infer undisclosed income without requiring multiple corroborating elements.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1 lett. d) D.P.R. 29/09/1973 n. 600; Art. 54 D.P.R. 26/10/1972 n. 633; Art. 2729 c.c.: The tax authority may use an analytical-inductive method to correct individual income components based on serious, precise, and concordant presumptions derived from extra-legal documents found at the taxpayer's domicile, even if the official accounting appears regular.

Parole chiave

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hidden income presumption extra-legal documents tax audit evidence analytical-inductive method presumptive proof DPR 600/1973 taxpayer domicile search prezzo di costo

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 lett. d) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
1347/2019), «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett.
Art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
600, e l'art. 54 del d.P.R.
Art. 2729 Codice Civile
è stato, infine, affermato che «in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, primo comma, cod.
Art. 38 comma 4 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
civ., l'art. 38, quarto comma, del d.P.R.
Art. 360 comma 1 numero 3 Codice di Procedura Civile
Art. 360 comma 1 numero 5 Codice di Procedura Civile

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. V, n. 1347/2019
Cass. n. 20060/2014
Cass. n. 20857/2007
Cass. n. 9084/2017
Cass. n. 14428/2005
Cass. n. 7184/2009
9084/2017; 14428/2005; con riferimento specifico all'IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005);
Cass. n. 6800/2009
Cass. n. 21165/2005
Cass. n. 656/2014
Cass. n. 17574/2009
Cass. n. 8484/2009
Cass. n. 21138/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3631/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FIORE GIANCARLO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 1325/2015depositata il 16/07/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal CONS.MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La vicenda trova scaturigine nella cessione di un’azienda dal contribuente Giancarlo Fiore ad una coppia di acquirenti, i signori Alessandro Stella ed Hilma Hittobane.

Più in particolare, in base ad indagini e all'accesso presso il domicilio del contribuente, venivano reperiti documenti extracontabili riferenti il reale prezzo di cessione del compendio.Altresì veniva ascoltata la coppia degli acquirenti, che confermavano il maggior prezzo di cessione del bene, rispetto a quanto dichiarato in atto notarile, specificandone anche le modalità di pagamento. I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, principalmente sull’assunto che gli scritti extracontabili potevano avere data precedente al rogito e qualificarsi come mera proposta di vendita poi non perfezionata.

Donde ricorre per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due mezzi di ricorso, mentre la parte privata è rimasta intimata. CONSIDERATO Vengono proposti due strumenti di impugnazione. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 39 del D.P.R. n . 600 del 1973, dell'articolo 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, degli articoli 2729 e 2697 del codice civile. Nella sostanza, si critica la sentenza impugnata perché ha violato la presunzione di maggior reddito occulto desumibile dagli indizi forniti dalla documentazione extra contabile rinvenuta nel domicilio del contribuente.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez.V, n. 1347/2019), «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett.

d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. Cass. nn. 20060/2014; 20857/2007; cfr., altresì, Cass. nn. 9084/2017; 14428/2005; con riferimento specifico all'IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005);

è stato, infine, affermato che «in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, primo comma, cod. civ., l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si esprimano al plurale -potendosi il convincimento del Giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria» (cfr.

Cass.nn. 656/2014; 17574/2009; 8484/2009). Altresì, in caso analogo, è stato osservato che in tema di accertamento dell'IVA, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge: ne deriva che qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta dal giudice priva di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle medesime con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (cfr.

Cass. 21138/2018). Ne consegue che il giudice di merito non può ritenere privo di forza indiziaria quanto rinvenuto, soprattutto ove si era in presenza di una richiesta di saldo sul prezzo maggiore del definito in rogito, testimoniante che quanto proposto era stato accettato, poiché la richiesta di saldo è successiva alla stipula del definitivo. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Nello specifico si contesta che il collegio di merito non abbia preso posizione su quanto accertato in sede di atto impositivo, cioè la dichiarazione raccolta dagli acquirenti che il prezzo fosse di molto maggiore rispetto a quanto indicato nel rogito.

Il motivo resta assorbito dall'accoglimento di quello che precede. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai superiori principi enucleatie provveda anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo ; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Toscana, in diversa compo