Cassation court dismisses appeal as civil proceedings extinguished by administrative act under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Chic Srl against the tax agency regarding the extinction of civil proceedings. The lower court declared the process extinguished based on an administrative act confirming the regular definition of the dispute under specific articles of the 2022 law. The court upheld this decision, ruling that the procedural extinction was valid and binding, leaving no ground for further litigation on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When an administrative act confirms the regular definition of a dispute under the new tax law, the civil proceedings are extinguished, and the opposing party cannot challenge the extinction via cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5156/2022 R.G. proposto da : CHIC SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati TROVESI MICHELE, VILLA PAOLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, rappresentatee difese dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.2690/26/2021 depositata il 12/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 09/01/2025