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Decreto — n. 980/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax appeal extinguished by automatic listing under new 2023 law reducing litigation times.

Numero d'incarto Decreto — n. 980/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic listing of the tax appeal in the 2023 decree's schedule. The Revenue Agency argued that the inclusion in the list, per Article 1 of Law 197/2022, confirmed the regular conclusion of the dispute without a formal denial. The court ruled that this statutory mechanism automatically terminated the proceedings, leaving any advanced costs to the party who initiated them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 198, comma 1, della medesima disposizione: The automatic inclusion of a tax appeal in the legislative list for extinguishing proceedings constitutes a definitive conclusion of the dispute, thereby legally terminating the civil process without the need for a formal ruling on the merits.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment automatic listing procedure Legge 197 2022 civil process termination litigation time reduction costs allocation rule Revenue Agency appeal liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 198, comma 1, della legge n. 197 del 2022
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1 2 6 / 4 / 20 22 depositata i n data 20/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18125/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ZANINISRL IN LIQUIDAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato MANFEROCE TOMMASO avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 1 2 6 / 4 / 20 22 depositata i n data 20/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/01/2025