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Ordinanza — n. 978/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against regional tax commission for nullifying a decision due to lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 978/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appealed regional tax commission decision null and void because it failed to provide independent reasoning, merely adhering to the first-instance judgment. The court found the lower judge erred by not addressing the appellant's arguments regarding the commercial nature of the school's activities and by not synthesizing the first-instance decision's content. Consequently, the appeal was rejected, and the case was remitted to the second-level tax court to regularize the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 133, c.p.c.: A judgment is null if it lacks autonomous reasoning and merely adheres to a lower court's decision without addressing the specific arguments raised by the parties.

Parole chiave

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nullity of judgment lack of reasoning tax appeal procedure autonomy of judgment adhesion to first instance Cassation review tributary law comune scolastico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 133, c.p.c.
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
503, 504 e 505), utilizzati dalla contribuente per lo svolgimento di attività didattica (scuola paritaria), con riferimento ai quali l’Istituto religioso non aveva provveduto a corrispondere la suindicata imposta, reputandosi esente a mente dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.
art. 2697 c.c
art. 118 disp. att. c.p
546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9830
Cass. Sez. T, 8 maggio 2023, n. 12222
Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159
T, 8 maggio 2023, 12222, che richiama Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159; Cass.
Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232
19/06/2018, n.16159; Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; Cass.
Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766
22232; Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass.
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Testo completo

ronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 469/2022 del ruolo generale, proposto DA R OMA C APITALE (codice fiscale 02438750586), in persona del Sindaco in carica pro tempore , dr. Roberto Gualtieri, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Domenico Rossi (codice fiscale RSS DNC 65L07 C352 T) dell’Avvocatura Capitolina. - RICORRENTE – CONTRO l’ I STITUTO DELLE S UORE DI S ANT ’A NNA DELLA P ROVVIDENZA (codice fiscale 02641000589), con sede in Roma, al Viale Marconi, n. 700, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sabrina Miriam Pollini, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al IMUE SENZIONE ART .

7. COMMA 1, LETT . I ), D . LGS .504/1992 S CUOLA M ATERNA controricorso, dall’avv. Massimo Merlini (codice fiscale MRL MSM 64M02 H501 H). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2694/16/2021, depositata il 21 maggio 2021, non notificata. U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 14 novembre 2024. F ATTI DI C AUSA 1. Oggetto di perdurante controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti nella parte in cui il Comune di Roma aveva liquidato l’IMU per l’anno di imposta 2013 in relazione agli immobili siti in Roma, al Viale Marconi n. 700 (censiti in categoria B/1, in catasto al folio 849, part. 149, subb. 503, 504 e 505), utilizzati dalla contribuente per lo svolgimento di attività didattica (scuola paritaria), con riferimento ai quali l’Istituto religioso non aveva provveduto a corrispondere la suindicata imposta, reputandosi esente a mente dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.

2. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 7204/8/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, così statuendo: «in questa sede il Comune di Roma ha ripetuto le argomentazioni già esaminate dai primi giudici senza apportare alcun nuovo elemento da verificare. La CTP riconosceva esenti una serie di immobili. In questa sede il comune non ha contestato la destinazione degli immobili stabilita dai primi giudici della CTP. La commissione non avendo nuovi elementi da esaminare, conferma la sentenza di primo grado e ne fa propri i motivi della stessa. Ogni altra argomentazione sollevata dalle parti viene assorbita da questa» (così nella sentenza impugnata).

3. Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 18 dicembre 2021, articolando tre motivi di impugnazione.

4. L’ Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza resisteva con controricorso notificato in data 27 gennaio 2022. R AGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1992, in combinato disposto con l’art.2967 c.c., contestando la valutazione fornita dalla Commissione regionale in relazione al requisito oggettivo dell’esenzione, assumendo – il ricorrente – che «[…] la destinazione degli immobili di proprietà dell’Ente religioso ad attività didattica di per sé solo non costituisce presupposto per poter beneficiare dell’esenzione ex art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 […], ma occorre invece verificare che non abbia in concreto modalità commerciali » (v. pagine nn. 8 e 9 del ricorso), ponendo poi in rilievo che l’attività didattica, esercitata nelle unità immobiliari in contestazione, produceva degli introiti poiché veniva svolta dietro il pagamento di tariffe totalmente a carico dell’utenza che ne usufruiva (v. pagina n. 10 del ricorso).

2. Con la seconda ragione di contestazione Roma Capitale ha dedotto, con riguardo al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., rimproverando al Giudice regionale di aver legittimamente addossato all'ente impositore l'onere di provare la sussistenza dei requisiti dell'invocata esenzione, ponendo erroneamente l'attenzione sulla pacifica destinazione degli immobili ad attività didattica, ma trascurando di verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e con esso il carattere non commerciale di tale esercizio, che doveva essere fornita dal contribuente.

3. Con la terza censura l’ente territoriale ha eccepito, con riguardo al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 4., c.p.c., la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4, c.p.c., per la sua inesistente o apparente motivazione, «[…] non essendo possibile ricavare in alcun modo l’iter motivazionale dei Giudici di secondo grado che hanno condotto alla reiezione dell’appello dell’Amministrazione» (così a pagina n. 18 del ricorso).

4. Rovesciando, anche per ragioni logico-giuridiche, l’ordine dei motivi di ricorso, l’impugnazione va accolta in relazione al suo terzo, assorbente, motivo.

5. Si è avuto cura di riportare per intero il contenuto della sentenza impugnata, in quanto essa rappresenta un caso emblematico di motivazione apparente.

6. Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè basata su argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture,restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass.

Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 ; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174). Ed è stato, altresì, chiarito che «[…] è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame […] (vedi Sez. 5, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018, Rv. 650527 - 01)» (così Cass.

Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9830 e, nello stesso senso, Cass. Sez. T, 8 maggio 2023, 12222, che richiama Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159; Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U.09/06/2017, n. 14430; Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9557).

7. Nella fattispecie in esame la Commissione regionale innanzitutto non ha riportato i contenuti motivazionali della decisione del primo Giudice alla quale ha inteso aderire, limitandosi a riferire che «La CTP di Roma sez. 8 accoglieva parzialmente il ricorso ma confermava la tassazione per gli immobili n. 1 e 2» (v. sentenza impugnata), così privando la sentenza oggetto di esame del suo requisito di autosufficienza, nel senso di rappresentare le ragioni della decisione, anche per relationem, ma, in tal caso, (almeno) sintetizzando l’apparato argomentativo del provvedimento condiviso.

In secondo luogo, il Giudice territoriale ha erroneamente valorizzato la ritenuta circostanza secondo il quale il Comune avrebbe reiterato con i motivi di gravame il medesimo apparato difensivo svolto in primo grado, dimenticando che nel processo tributario vige il principio per cui l’appellante può limitarsi a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni già dedotte in primo grado (cfr., ex multis, Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n 6302, ai cui più ampi contenuti si rinvia e nello stesso senso e la giurisprudenza ivi citata, nonché Cass., 6 marzo 2023, n. 6690), senza che ciò legittimi il secondo giudice ad aderire tout courtalla decisione appellata.

In terzo luogo, nessuna risposta è stata offerta alle ragioni dell’appello (come riportate a pagina n. 5 del ricorso in esame) nella parte in cui l’ente territoriale aveva posto in rilievo che l'attività didattica produceva degli introiti, in quanto svolta dietro pagamento di tariffe totalmente a carico dell'utenza e, soprattutto, nella parte in cui rimarcava che il pagamento di una retta scolastica, invece che la completa gratuità della prestazione, faceva conseguire il riconoscimento della natura oggettivamente commerciale dell'attività medesima e, quindi, l'assoggettamento al tributo.

Nessuna valutazione è stata compiuta su tale, essenziale, aspetto della controversia, caratterizzandosi la “motivazione” della sentenza per l’adozione della tecnica di pura adesione alla decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto (non esplicitato) di tale pronuncia, in modo, quindi, talmente generico da inibire qualsiasi tentativo di comprendere il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni e, dunque, alla fine, senza alcuna rappresentazione della valutazione di infondatezza dei motivi di gravame(v., sul punto, Cass.

Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9830, cit. e la giurisprudenza ivi menzionata).

8. Alla stregua di tali ragioni, la sentenza impugnata va ritenuta nulla, il che –all’evidenza - assorbe l’esame dei primi due motivi di ricorso.

9. La causa va, quindi, rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo del Lazio, anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo motivo ricorso, dichi