Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Roseto degli Abruzzi, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Lido Mediterraneo SRL, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence of the appellant constituted a waiver of the right to proceed, leading to the termination of the litigation and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21421/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare Piazza IV Novembre 21, presso lo studio dell’avvocato DE MONTE MANUEL (DMNMNL64A01D763F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIDO MEDITERRANEO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ANNA (RSSNNA69L67A345Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMERINI FRANCESCO (CMRFNC64D03A345F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.234/2023depositata il 28/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.