Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Roseto degli Abruzzi, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, a SAS company, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21293/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, elettivamente domiciliato in FRANCAVILLA AL MARE PIAZZA IV NOVEMBRE 21 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DE MONTE MANUEL (DMNMNL64A01D763F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SRL BOLLA DI MARE GIÀ LO SMERALDO DI DI CRISTOFORO D C. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ANNA (RSSNNA69L67A345Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMERINI FRANCESCO (CMRFNC64D03A345F) -controricorrente- nonchè contro LO SMERALDO DI DI CRISTOFORO DI C SAS-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.236/2023depositata il 28/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg