Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 909/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax company's appeal, ruling tax judgments are immediately executable without waiting for implementing decrees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 909/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax company's appeal against the Regional Tax Court's refusal to enforce a judgment ordering the tax authority to refund funds. The company argued that the Regional Tax Court incorrectly delayed the judgment's executability until an implementing decree was issued, contrary to established case law. The court ruled that tax judgments condemning the administration to pay are immediately executable, mandating the authority to comply with the judicial decision without further administrative prerequisites.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992; Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 156/2015: Tax judgments ordering the financial administration to pay sums to the taxpayer are immediately executable, and the administration is obligated to act in conformity with the judicial ruling without waiting for the issuance of an implementing decree.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax judgment executability implementing decree requirement tax refund obligation administrative compliance provisional enforceability tax procedure law judicial supremacy rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
civ., la società contesta la violazione dell’art. 69 del D.Lgs.
Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 156/2015
La CTR riteneva che le disposizioni transitorie di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. VI-V, 19.4.2019, n. 11135
Cass. sez. V, 6.5.2024, n. 12074
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Salice Calcestruzzi Srl, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. Alessandra Stasi che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv. Luigi Marsico, al viale Regina Margherita n. 262 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -intimata - avverso la sentenza n. 26 pronunciata, in sede di ottemperanza, dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 10.11.2017, e pubblicata il 15.1.2018; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

Oggetto: Ottemperanza - Reddito societario 1996 - Decorrenza dell’esecutività della decisione del giudice tributario dell’appello. la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, con pronuncia n. 3011 dep. il 6.12.2016, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla contribuente con riferimento alla cartella di pagamento n. 043 2002 0043185445, avente ad oggetto omesse ritenute per lavoro dipendente (1996), condannava l’Agenzia delle Entrate a rimborsare alla Salice Calcestruzzi Srl la somma versata in corso di giudizio, pari ad Euro 44.751,69, nonché a corrisponderle le spese di lite liquidate in € 4.550,00 per onorari, oltre € 340,00 per il contributo unificato.

2. La società proponeva ricorso in ottemperanza innanzi alla medesima CTR, domandando provvedersi all’attuazione della pronuncia, ritenuta esecutiva. Nelle more del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione finanziaria restituiva alla contribuente quanto versato, ma non corrispondeva le somme dovute per spese legali ed interessi. 2.1. La CTR riteneva che le disposizioni transitorie di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 156 del 2015, avessero previsto che le decisioni del giudice tributario non fossero dotate di esecutività fino all’emanazione del D.M. attuativo, che ha assunto il n. 22, entrando in vigore il 18.3.2017, e sarebbe applicabile alle sole “sentenze depositate a decorrere da tale data” (sent. CTR, p. II). In conseguenza il giudice dell’ottemperanza respingeva l’istanza della contribuente.

3. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice dell’ottemperanza, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

4. La causa era chiamata per la trattazione all’udienza dell’11.4.2019, innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria della Corte di Cassazione, e la contribuente depositava memoria. Il Collegio, con provvedimento n. 14577 del 2019, dep. il 28.5.2019, osservava che “non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio”, e rimetteva pertanto la decisione alla sezione tributaria. La causa è stata quindi rifissata per la trattazione innanzi alla sezione tributaria. Motivi della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell’art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato con effetto dal 1° gennaio 2016 dal D.Lgs. n. 156 del 2015, per avere la CTR adita in sede di ottemperanza erroneamente affermato che l’esecutività delle sentenze tributarie non decorra dal 1° giugno 2016, bensì dal 18.3.2017, data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo.

2. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di esaminare la questione proposta dalla società in questo giudizio, ed ha condivisibilmente chiarito che “in materia di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha previsto la provvisoria esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva, senza che assuma rilevanza a tal fine la mancata emanazione del d.m. n. 22 del 2017 alla cui adozione l'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l'entrata in vigore della modifica apportata al detto art. 69 con prestazione di idonea garanzia: ne deriva, quindi, che ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l'atto impositivo, l'Amministrazione (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso dell'eccedenza versata” Cass. sez.

VI-V, 19.4.2019, n. 11135; e si è recentemente statuito che “in tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile”, Cass. sez.

V, 6.5.2024, n. 12074.

3. Il ricorso proposto dalla Salice Costruzioni Srlrisulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, perché proceda a nuovo giudizio di ottemperanza. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dalla Salice Calcestruzzi Srl , in persona del rappresentante legale pro tempore, cassa la decisione impugnata e rinvia in sede di ottemperanza innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provv