Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Avella Alfonso, did not act to preserve the case against the respondent, Comune di Nola, despite the proposal being communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within 40 days of the proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23801/2023 R.G. proposto da : AVELLA ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell’avvocato AVELLA ALFONSO (VLLLNS49A03F924H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI NOLA, elettivamente domiciliato in NOLA VIA ENRICO DE NICOLA, 120, presso lo studio dell’avvocato RENZULLI MAURIZIO (RNZMRZ66R10L219C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2432/2023depositata il 18/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co