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Ordinanza — n. 877/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows IMU exemption appeal for social housing, requiring specific factual verification by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 877/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's dismissal of the taxpayer's appeal regarding IMU tax exemption for social housing. The taxpayer argued that all municipal housing should qualify for exemption, while the municipality contended only specific social housing meets the criteria. The court ruled that while the legal definition of 'social housing' is clear, the lower court failed to analyze the specific characteristics of the disputed properties, necessitating a factual review at the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011; Art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013: The exemption for social housing applies only to properties meeting specific criteria defined by decree, and the lower court must verify these factual characteristics rather than applying a blanket exemption.

Parole chiave

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IMU tax exemption social housing criteria factual verification municipal housing Cassation review legal vs factual issues Decree 2008 deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011
22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati(«In tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett.
Art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013
214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m.
D.M. 22 aprile 2008
I due motivi si trattano congiuntamente essendo gli stessi connessi logicamente, riguardando la sussistenza o no del requisito oggettivo per l’esenzione IMU degli immobili quali alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2008).
l. Regione Lombardia n. 16 del 2016

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024
Sez. 5, Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024
Sez. 5, n. 6380 del 2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8212/2022 R.G. proposto da : ALER AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA CREMONA MANTOVA, rappresentata e difesa dall’Avv. GIANNI' GIUSEPPE (GNNGPP60P06F258J) (PEC: giuseppe.gianni@milano.pecavvocati.it) -ricorrente- contro COMUNE DI CONCESIO, rappresentato e difeso dall’Avv.CHIARELLO ANTONIO (CHRNTN60T20L419E) unitamente all'Avv.SUPPA MARIA (SPPMRA73P65F158R) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST.BRESCIA n.4306/2021 depositata i l 30/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La CTR con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento del Comune per l’IMU 2015, per gli immobili posseduti dalla ALER AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA CREMONA MANTOVA;

2. ricorre in cassazione la contribuente con due motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso il Comune che chiede il rigetto del ricorso. … Ragioni della decisione 1. Il ricorso è fondato e deve cassarsi la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

2. I due motivi si trattano congiuntamente essendo gli stessi connessi logicamente, riguardando la sussistenza o no del requisito oggettivo per l’esenzione IMU degli immobili quali alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2008). Deve premettersi che non tutti gli alloggi posseduti dagli enti di edilizia residenziale possono fruire dell’esenzione IMU, ma solo quelli che hanno le caratteristiche di «alloggio sociale» secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati(«In tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato)», Sez. 5 - , Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024, Rv. 671391 -01).

3. Del resto, è la stessa norma che prevede espressamente e chiaramente che l’imposta municipale propria non si applica “ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008” (art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013); mentre al comma 10 dell’articolo citato si prevede espressamente e chiaramente che la detrazione di 200,00 euro per gli immobili adibiti ad abitazione principale “si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati”.

Il sistema normativo risulta chiaro nel differenziare le due ipotesi e, quindi, non può trovare applicazione la tesi prospettata nel ricorso introduttivo dell’esenzione per tutti gli immobili di pertinenza dell’ente, a prescindere dalla prova della loro condizione oggettiva di “alloggi sociali”. Prova che spetta evidentemente alla contribuente trattandosi di una esenzione(vedi Sez. 5 - , Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024, Rv. 671952 –01).

4. In relazione al secondo motivo si deve rilevare che la legge regionale, di cui si prospetta la violazione o la falsa applicazione (l. Regione Lombardia n. 16 del 2016) non prevede affatto la obbligatoria esenzione dell’IMU per gli immobili dell’ente, ma solo il loro inserimento nel sistema regionale dei servizi abitativi, che è cosa diversa dall’esenzione IMU (ai sensi dell’art. 13, secondo comma, o della disciplina del decimo comma, d.l. n. 201 del 2011). Legge, peraltro, entrata in vigore dopo l’anno di imposta oggetto del giudizio.

5. Tuttavia la decisione impugnata non compie un’analisi specifica della caratteristica degli alloggi, anche in considerazione della relazione tecnica asseverata che attestava (a dire della ricorrente) la sussistenza delle caratteristiche degli immobili al fine dell’esenzione IMU. Il motivo risulta, quindi, fondato in quanto una verifica in concreto della sussistenza dei requisiti per l’esenzione deve compiersi, da parte del giudice di merito; l’analisi non può effettuarsi in sede di legittimità investendo questioni di fatto e di valutazione delle prove prodotte in sede di giudizio (vedi espressamente Cassazione Sez. 5, n. 6380 del 2024 e n. 14511 del 2024). …

P.Q.M.

Accoglie ilricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, cui s