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Ordinanza — n. 860/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to tax dispute settlement via simplified procedure before deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 860/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying tax dispute was settled through the simplified procedure before the statutory deadline. The taxpayer had submitted requests for simplified resolution regarding the 2007 and 2008 tax assessments, and no party requested a hearing by December 31, 2020. Consequently, the proceedings extinguished automatically, rendering the subsequent cassation request without a valid subject matter.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23/2018 n. 119; Art. 391 c.p.c.: The simplified procedure for tax disputes extinguishes the litigation automatically if no party requests a hearing within the prescribed term, thereby barring subsequent cassation appeals.

Parole chiave

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simplified tax procedure extinction of litigation tax dispute settlement cassation inadmissibility statutory deadline reddito determinante diritti del contribuente variazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
Orbene, vista la documentazione depositata in data 9 dicembre 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
art. 23 Cost
per illegittimità dell’accertamento sintetico per contrasto con la riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost.» il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11014/2018 R.G. proposto da: MARTINI EMANUELE, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luca Crippa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Giuseppe Mazzini n. 55. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. - Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5719/13/2017, depositata in data 4 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma II - provvedeva ad emettere due distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, anni 2007 e 2008 – rispettivamente n.ri TK5015P05192 Avv. Acc. IRPEF 2007 -2008 TK5015P05194 - con i quali rideterminava sinteticamente il reddito complessivo di Emanuele Martini ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 16.898,00 per l’anno d’imposta 2007 e a € 31.036,00 per l’anno d’imposta 2008, ed accertando un reddito di € 61.346,26 per l’anno 2007 e di € 84.390,66 per l’anno 2008; la rettifica, per entrambi, originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: tre immobili, un autocarro e un auto a gasolio.

2. Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Roma, previa riunione, con sentenza n. 13016/63/2015, accoglieva i ricorsi.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche il contribuente, chiedendo conferma della sentenza impugnata.

5. Con sentenza n. 5719/13/2017, depositata in data 4 ottobre 2017, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., essendo gli avvisi di accertamento sottoscritti da soggetto diverso rispetto al titolare dell'ufficio procedente. Omessa produzione da parte dell'ufficio della delega alla sottoscrizione all'atto. Nullità dell'atto impositivo per violazione degli artt. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per carenza del potere dirigenziale del delegante ovvero di colui che ha sottoscritto l'avviso di accertamento in mancanza della sua qualifica di dirigente» il contribuente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato la nullità degli avvisi, ai quali non era allegata la delega di sottoscrizione, dato che, in seguito a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sent. 37/2015, essi erano stati sottoscritti da soggetto privo della qualifica dirigenziale e del potere necessario. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000; lesione diritto al contraddittorio» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto l’obbligatorietà del contraddittorio, in questo modo ledendo il diritto di difesa del contribuente 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per illegittimità dell’accertamento sintetico per contrasto con la riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost.» il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha applicato decreti ministeriali che, in virtù del principio di riserva di legge valevole in materia impositiva, avrebbero dovuti essere disapplicati. 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per illegittimità dell’accertamento in relazione agli artt. 38, quarto comma e ss., e 42 d.P.R. n. 600/1973» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto carente la motivazione dell’avviso di accertamento con riferimento alle ragioni per le quali l’Ufficio procedeva con accertamento di tipo sintetico. 1.5.

Con il quinto motivo di ricorso, cosi rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: omessa valutazione ai fini della determinazione sintetica del reddito del contribuente del bonifico per l'importo di € 40.000,00 erogato al ricorrente dal genitore per l'acquisto della casa di Via Voghera e del finanziamento acceso dal medesimo pari ad € 100.000,00 per l'acquisto di detto immobile» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valutato il bonifico di € 40.000,00 erogato al ricorrente dal genitore per l'acquisto della casa di Via Voghera e il finanziamento acceso dal medesimo pari a € 100.000,00 per l'acquisto di detto immobile.

2. Va premesso che, con nota depositata in data 09/12/2024, il contribuente ha dichiarato di aver presentato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica in data 30 maggio 2019, due distinte domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendente ai sensi degli articoli 6 e 7 comma 2 lettera b) e comma 3 del d.l 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 136, delle quali la prima riferita al periodo d’imposta 2007 per l’accertamento n. TK5015P05192 e l’altra per l’anno 2008 per l’accertamento TK5015P05194, entrambi oggetto del presente contenzioso.

All’uopo ha allegato la documentazione dell’avvenuto pagamento, a mezzo F24, in 20 rate, dell’importo dovuto (pari ad € 17.717,00) con riferimento all’avviso di accertamento n. TK5015P05192 e dell’avvenuto pagamento, a mezzo F24, in 20 rate, dell’importo dovuto (pari ad € 15.377,34) con riferimento all’avviso di accertamento n. TK5015P05194. 2.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 9 dicembre 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con s