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Ordinanza — n. 795/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties, extinguishing the legal proceedings entirely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 795/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following a mutual withdrawal of the appeal and counter-appeal by both parties. The appellant, S.A.M. Car S.R.L., had challenged a tax assessment regarding non-operativity for 2007, which the lower court had initially annulled before being overturned by the Regional Tax Commission. Since both sides formally renounced their positions before the final ruling, the court applied the procedural rules for extinguishment and ordered the costs to be shared equally.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When both parties in a cassation proceeding mutually withdraw their appeals and counter-appeals within the statutory terms, the proceedings are extinguished without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinguishment of proceedings tax cassation appeal shared litigation costs procedural extinction concordant renunciation Section Tributaria società d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 390, commi 1 e 2, c.p.c.
Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Non deve essere resa nei riguardi della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
Art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
2490/2023 del 27 gennaio 2023, ritenuta la mancanza dell’evidenza decisoria, la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa a questa Sezione Tributaria, a norma dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile «ratione temporis».
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato, quindi, avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25228/2022
Cass. n. 25228/2022, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022
25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
Cass. n. 23408/2021
16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
Sez. Un. n. 16768/2022
Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
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Testo completo

ul ricorso iscritto al n. 28494/2021 R.G. proposto da S.A.M. CAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Po n. 9 presso lo studio dell’avv. Francesco Napolitano, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Alessandra Militerno -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE n. 760/2021 depositata il 28 giugno Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal Consigliere CHIECA Danilo FATTI DI CAUSA E

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Direzione Provinciale di Fermo dell’Agenzia delle Entrate notificava alla S.A.M. Car s.r.l., esercente l’attività di commercio e noleggio di autovetture e natanti, un avviso di accertamento con il quale, sull’assunto che la predetta società dovesse essere considerata non operativa relativamente all’anno d’imposta 2007, determinava in via presuntiva il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d’affari da sottoporre a tassazione, rispettivamente, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA, in applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724 del 1994.

2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento in parola dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.

3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, la quale, con sentenza n. 760/2021 del 28 giugno 2021, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione Finanziaria, respingeva l’originario ricorso della parte privata.

4. Contro questa sentenza la S.A.M. Car s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono state denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2424-bis e 2697 c.c., dei princìpi contabili nn. 13 e 16 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994.

5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

6. Con ordinanza interlocutoria n. 2490/2023 del 27 gennaio 2023, ritenuta la mancanza dell’evidenza decisoria, la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa a questa Sezione Tributaria, a norma dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile «ratione temporis».

7. Il ricorso è stato, quindi, avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

8. In prossimità dell’adunanza camerale, con atto sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore Mario Pietrella e dagli avvocati Francesco Napolitano e Alessandra Militerno, la S.A.M. Car s.r.l. ha rinunciato al ricorso; contestualmente, l’Agenzia delle Entrate, a mezzo dell’Avvocato dello Stato Salvatore Adamo, ha a sua volta rinunciato al controricorso.

9. Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo.

10. In presenza di una concorde richiesta formulata in tal senso da entrambe le parti, le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate.

11. Non deve essere resa nei riguardi della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprem