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Ordinanza — n. 780/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after taxpayer accepted simplified tax settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 780/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer had accepted a simplified tax settlement, eliminating the subject matter of the dispute. Although the taxpayer argued this acceptance extinguished the need for further payment, the Court could not verify if the settled debts matched the specific tax assessment under review. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked standing and was therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant loses interest in the decision due to a subsequent event, such as accepting a simplified tax settlement, without an explicit waiver of the appeal.

Parole chiave

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simplified tax settlement cessation of subject matter lack of interest inadmissible appeal tax assessment notification documenti mancanti attestato di insufficienza del pegno rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
Il contribuente presentava istanza di definizione agevolata ex art. 2, comma 1, del D.L.
Art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600 del 1973
136 del 2018, e dell’art. 60, ultimo comma, del D.P.R.
Art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010
Successivamente l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) notificava al La Torre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del D.L.
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Contro questa sentenza il La Torre ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 390 c.p.c.
D’altro nde , nemmeno può farsi luogo a un’eventuale declaratoria di estinzione del giudizio, in assenza di un’espressa rinuncia al ricorso formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non deve essere resa l’attestazione dicui all’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
art. 390 c.p
D’altro nde , nemmeno può farsi luogo a un’eventuale declaratoria di estinzione del giudizio, in assenza di un’espressa rinuncia al ricorso formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28550/2024
Cass. n. 28550/2024, Cass.
Cass. n. 34822/2023
28550/2024, Cass. n. 34822/2023,Cass.
Cass. n. 27539/2023
34822/2023,Cass. n. 27539/2023, Cass.
Cass. n. 15722/2023
27539/2023, Cass. n. 15722/2023).
Cass. n. 25228/2022
Cass. n. 25228/2022, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022
25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
Cass. n. 23408/2021
16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
Sez. Un. n. 16768/2022
Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 25077/2022 R.G. proposto da LA TORRE MATTEO, elettivamente domiciliato in Roma alla via Oslavia n. 28 presso lo studio dell’avv. Bottacchiari Roberto, dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI FOGGIA, n. 745/2022 depositata il 18 marzo 2022 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal Consigliere CHIECA Danilo FATTI DI CAUSA E

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Direzione Provinciale di Foggia dell’Agenzia delle Entrate notificava a Matteo La Torre un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata ai fini dell’IRPEF in relazione all’anno 2013, operando le conseguenti riprese fiscali.

2. Il contribuente presentava istanza di definizione agevolata ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, la quale veniva disattesa dall’Ufficio in base al rilievo che l’atto impositivo in questione non rientrava fra quelli definibili ai sensi della richiamata disposizione normativa, essendo stato notificato dopo il 24 ottobre 2018.

3. Successivamente l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) notificava al La Torre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, la comunicazione di avvenuta presa in carico delle somme dovute in base al predetto avviso di accertamento.

4. Il contribuente impugnava tale atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, assumendo di essere venuto a conoscenza, soltanto a sèguito della sua notificazione, dell’implicito rigetto dell’istanza di definizione agevolata.

5. La Commissione adìta rigettava il ricorso.

6. La decisione veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, che con sentenza n. 745/2022 del 18 marzo 2022 respingeva l’appello della parte privata.

7. Contro questa sentenza il La Torre ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., inteso a denunciare la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e dell’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

8. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

9. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

10. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, rendendo noto di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater ) e di non essere a tal fine tenuto al versamento di alcuna ulteriore somma rispetto a quelle già corrisposte, come attestato dalla comunicazione del 26 luglio 2023 inviata dal Direttore Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione.

11. Alla predetta memoria sono stati allegati la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, comportante anche l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi (ex art. 1, comma 236, primo periodo, della legge citata), e il provvedimento summenzionato.

12. Rileva la Corte che dalla documentazione depositata in atti non è possibile stabilire se le cartelle esattoriali rottamate siano riferibili all’avviso di accertamento presupposto dalla qui impugnata comunicazione di avvenuta presa in carico ex art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78 del 2010.

13. Tanto impedisce di pronunciare l’ invocata cessazione della materia del contendere.

14. D’altro nde , nemmeno può farsi luogo a un’eventuale declaratoria di estinzione del giudizio, in assenza di un’espressa rinuncia al ricorso formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

15. Cionondimeno, avendo il ricorrente manifestato in modo inequivoco il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, l’esperito gravame di legittimità va dichiarat o , per tale ragione, inammissibile (cfr. Cass. n. 28550/2024, Cass. n. 34822/2023,Cass. n. 27539/2023, Cass. n. 15722/2023).

16. Avuto riguardo alle modalità di definizione della lite e alle sottostanti motivazioni, le spese processuali vanno interamente compensate fra le parti.

17. Non deve essere resa l’attestazione dicui all’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, atteso che la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di