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Sentenza — n. 776/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling extraordinary collection remains valid after prior annulment due to procedural revival.

Numero d'incarto Sentenza — n. 776/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court decision that had annulled extraordinary tax assessments. The agency argued that extraordinary collection measures remain legitimate even if the underlying tax notice was judicially annulled but not yet final. The court agreed, noting that the annulment rendered the original proceedings void, causing the tax notices to revive with full effect, thereby justifying the continued validity of the extraordinary collection measures.

Regesto Legislator

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Art. 15-bis DPR 602/1973; Art. 11 DPR 602/1973: The extraordinary collection measure remains legitimate and effective if the underlying tax notice, though annulled in non-final proceedings, revives due to the extinction of the prior litigation, restoring its status as a valid title for collection.

Parole chiave

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extraordinary collection measures tax notice revival annulment non-final procedural extinction cautionary tax action revocation of proceedings DPR 602/1973 saldo scoperto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 11, comma 3 DPR 602/1973
546/92 e 33 D.Lgs. 112/1999».
Art. 15-bis DPR 602/1973
4.2.Ne consegue la reviviscenza di tali atti impositivi che pertanto, ai sensi dell’art. 15-bis del d.
Art. 68 D.Lgs. n. 546/1992
602/1973 è uno strumento cautelare che esclude l'applicazione dell'esecuzione frazionata in pendenza di giudizio, prevista dall’art. 68 del d.lgs.
Art. 393 c.p.c.
D.Lgs. n. 516/1992, art. 63, comma 2
516 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento).
art. 378 c.p
Infine, in prossimità della pubblica udienza , l ’Amministrazione ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 758/2017
Cass. 29/08/2024, n. 23329
758; conformi da ultimo: Cass. 29/08/2024, n. 23329; Cass., 4 giugno 2024, n.
Cass. 4 giugno 2024, n. 15548
Cass. 3 giugno 2024, n. 15372
Cass. 13 dicembre 2022, n. 36429
Cass. 25 ottobre 2022, n. 31607
Cass. 6 giugno 2022, n. 18003
Cass. 4 aprile 2022, n. 10740
Cass. 22 febbraio 2022, n. 10740
Cass. n. 23922/2016
a tale riguardo, ex multis , Cass. n. 23922/2016, secondo cui l’eventuale pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt.393 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15293/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro DEIULEMAR HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 9725/2017 depositata il 15/11/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/11/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott.

Stefano Pepe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione alle S.U.Udito l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso, che ha richiamato le conclusioni rassegnate in atti. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 9725/2017, depositata in data 15/11/2017, ha respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria e confermato l’annullamento di due cartelle di pagamento emesse a fronte di carichi di ruolo straordinario, relativi ad atti impositivi annullati in sede giudiziale dalla medesima CTR , l’avviso di accertamento n. TF507AD04881/2011ed il n .

TF5007AD04882/2011 . I giudici d’appello, richiamando l’orientamento manifestato dalle Sezioni Unite di questa Corte, hanno rilevato che , nel caso di annullamento giudizial e dei titoli impositivi a monte , l’iscrizione a ruolo straordinario ai sensi degli artt. 15-bis e 11, terzo comma, del d.p.r. n. 602/73 è illegittima pur se trattasi di annullament o disposto con sentenzanon passata ancora in giudicato.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata.

3. I l Pubblico ministero, in persona del S ostituto procuratore generale Alessandro Pepe, ha depositato requisitoriascritta.

4. Infine, in prossimità della pubblica udienza , l ’Amministrazione ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3 e 15 bis DPR 602/73, 68 D.Lgs. n. 546/92 e 33 D.Lgs. 112/1999».

2. Il motivo èfondato, nei termini che seguono. 2.1. Ponendo mente alla espressa, pur subordinata, richiesta del Procuratore generale, non vi sono ragioni per rimettere in discussione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, e fatto proprio dai giudici territoriali, secondo cui «L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata.»(Cass.

S.U. 758/17).

3. Per consolidato orientamento espresso da questa Corte, infatti, la legittimità della cartella di pagamento, come anche l’iscrizione nei ruoli straordinari, discende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, nonché titolo fondante. Sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte tale atto presupposto, l’ente impositore - così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento - ha l’obbligo di agire in conformità della relativa statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, ove l’iscrizione fosse stata già medio tempore effettuata, nel qual caso adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass., Sez.

U., 13 gennaio 2017, n. 758; conformi da ultimo: Cass. 29/08/2024, n. 23329; Cass., 4 giugno 2024, n. 15548; Cass., 3 giugno 2024, n. 15372; Cass., 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., 25 ottobre 2022, n. 31607; Cass., 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., 4 aprile 2022, n. 10740; Cass., 22 febbraio 2022, n. 10740).

4. Tuttavia, nel caso di specie, questa Corte, con sentenze coev e alla presente, ha cassato con rinvio le sentenze d ella CTR della Campania (n. 1679/2015 e n. 1678/2015) che avevano annullato gli avvisi di accertamento posti a fondamento dei ruoli straordinari qui impugnati e le conseguenti cartelle di pagamento. 4.1. Ora, la cassazione con rinvio ha comportato la caducazione di tutte le sentenze pronunziate nei relativi giudizi , ivi compres e l e pronuncedi primo grado di annullamento degli atti impositiv i (v. a tale riguardo, ex multis , Cass. n. 23922/2016, secondo cui l’eventuale pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt.393 c.p.c. e D.L.gs. n. 516 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento). 4.2.Ne consegue la reviviscenza di tali atti impositivi che pertanto, ai sensi dell’art. 15-bis del d.

P . R . n. 602/1973, benché non definitivi, mantengono la propria efficacia di fondamento dell’iscrizione straordinaria. 4.3. È opportuno , inoltre, evidenziare che l'iscrizione nei ruoli straordinari ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973 è uno strumento cautelare che esclude l'applicazione dell'esecuzione frazionata in pendenza di giudizio, prevista dall’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 .

5. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle