Court allows tax agency appeal, ruling extraordinary collection remains valid if underlying tax notice is revived after annulment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional court decision that had annulled extraordinary tax collections. While the agency argued that annulment of the underlying tax notice invalidates the collection, the court noted that a prior annulment had been overturned by a cassation with remittal, effectively reviving the original tax notices. Consequently, the court held that the extraordinary collection measures remain legally grounded and ordered the lower court to retry the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15-bis DPR 602/73; Art. 11 DPR 602/73: The extraordinary collection of taxes remains valid and enforceable if the underlying tax assessment notice is revived following a cassation with remittal, thereby restoring its effectiveness as the basis for the collection measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7423/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro DEIULEMAR HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campanian. 7049 /201 8 depositata il 23/07/2018 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/11/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott.
Stefano Pepe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione alle S.U.della Corte di cassazione. Udito l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso, che ha richiamato le conclusioni rassegnate in atti. FATTI DI CAUSA 1. La CTR Campania, con la sentenza n. 7049/2018 depositata il 23/07/2018, per quanto ancora rileva in questa sede, ha respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria e confermato l’annullamento di due cartelle di pagamento emesse a fronte di carichi di ruolo straordinario, relativi ad atti impositivi annullati in sede giudiziale dalla medesima CTR, l’avviso di accertamento n. TF507AD06718/2022 ed il n. TF5007AD04882/2011.
I giudici d’appello, richiamando l’orientamento manifestato dalle Sezioni Unite di questa Corte, hanno rilevato che , nel caso di annullamento giudizial e dei titoli impositivi a monte , l’iscrizione a ruolo straordinario ai sensi degli artt. 15-bis e 11, terzo comma,del d.p.r. n. 602/73 è illegittima , pur se trattasi di annullament o disposto con sentenzanon passata ancora in giudicato.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata.
3. I l Pubblico ministero, in persona del S ostituto procuratore generale Alessandro Pepe, ha depositato requisitoria scritta.
4. Infine, in prossimità della pubblica udienza , l ’Amministrazione ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3 e 15 bisDPR 602/73, 68 D.Lgs. n. 546/92, nonché22 D.Lgs . 112/1999» .
2. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. 2.1. Ponendo mente alla espressa, pur subordinata, richiesta del Procuratore generale, non vi sono ragioni per rimettere in discussione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte e fatto proprio dai giudici territoriali , secondo cui «L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata.» (Cass.
S.U. 758/17).
3. Perconsolidato orientamento espresso da questa Corte, infatti, la legittimità della cartella di pagamento, come anche l’iscrizione nei ruoli straordinari, discende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, nonché titolo fondante. Sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte tale atto presupposto, l’ente impositore -così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento - ha l’obbligo di agire in conformità della relativa statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, ove l’iscrizione fosse stata già medio tempore effettuata, nel qual caso adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass., Sez.
U., 13 gennaio 2017, n. 758; conformi da ultimo: Cass.29/08/2024, n. 23329; Cass., 4 giugno 2024, n. 15548; Cass., 3 giugno 2024, n. 15372; Cass., 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., 25ottobre 2022, n. 31607; Cass., 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., 4 aprile 2022, n. 10740; Cass., 22 febbraio 2022, n. 10740).
4. Tuttavia, nel caso di specie, questa Corte, con sentenzacoeva alla presente, ha cassato con rinvio lasentenza della CTR della Campania (n. 2612/2015) che avevaannullato gli avvisi di accertamento posti a fondamento dei ruoli straordinari qui impugnati e della conseguentecartella di pagamento. 4.1. Ora, la cassazione con rinvio ha comportato la caducazione di tutte le sentenze pronunziate nel relativ o giudizi o , ivi compres a l a pronunciadi primo grado di annullamento degli atti impositivi (v. a tale riguardo, ex multis , Cass. n. 23922/2016, secondo cui l’eventuale pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt.393 c.p.c., e D.L.gs. n. 516 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento). 4.2.
Ne consegue la reviviscenza di tali atti impositiviche pertanto, ai sensi dell’art. 15-bis del d. P . R . n. 602/1973, pur non definitivi, mantengono la propria efficacia di fondamento dell’iscrizione straordinaria. 4.3. È opportuno, inoltre, evidenziare che l'iscrizione nei ruoli straordinari ex 15-bis del d.P.R. n. 602/1973 è uno strumento cautelare che esclude l'applicazione dell'esecuzione frazionata in pendenza di giudizio, prevista dall’art.68 del d.lgs. n. 546/1992.
5. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché pro