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Ordinanza — n. 765/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal where bank investigation creates legal presumption of undeclared income on taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 765/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Augusto Romi's appeal against a regional tax commission decision ordering tax assessments based on unexplained bank deposits. The court found that the lower courts correctly applied the legal presumption of undeclared income triggered by the discovery of 47,350 euros in unexplained transfers against a declared income of only 5,547 euros. Consequently, the court ruled that the taxpayer failed to meet the burden of proof required to rebut this statutory presumption, leading to the dismissal of the entire proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973; In tax investigations based on bank account verifications, the burden of proof shifts to the taxpayer to analytically demonstrate that unexplained deposits do not constitute taxable income, and a generic denial of receipt is insufficient to overcome the legal presumption of hidden earnings.

Parole chiave

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tax investigation burden of proof bank account verification presumption undeclared income tax assessment Italian tax law art 32 financial investigation reversal of burden rimborso dell'aiuto sociale assegno bancario prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del Romi l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art.
Art. 96 c.p.c.
Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale è stata anche formulata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
Art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del Romi l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 96 c.p
Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale è stata anche formulata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15857 del 29/07/2016
Cass. n. 6996/2024
Cass. n. 6996/2024, Cass.
Cass. n. 4247/2023
6996/2024, Cass. n. 4247/2023, Cass.
Cass. n. 17702/2022
4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass.
Cass. n. 41598/2021
17702/2022, Cass. n. 41598/2021).
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 2393/2018 R.G. proposto da ROMI AUGUSTO, elettivamente domiciliato in Roma alla via del Casale Lumbroso n. 139 presso lo studio dell’avvocata Anzuini Giovanna, dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 4387/17 depositata il 17 luglio 2017 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 dicembre 2024 dal Consigliere CHIECA Danilo FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale II di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificava ad Augusto Romi un avviso di accertamento fondato sulle risultanze di indagini finanziarie con il quale contestava al contribuente l’omessa dichiarazione di ricavi per un importo complessivo di 47.350 euro, corrispondente all’ammontare dei versamenti privi di giustificazione dallo stesso effettuati sul proprio conto corrente bancario nell’anno 2006.

Con tale atto l’Ufficio operava le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali e irrogava le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge. Il Romi impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 4387/17 del 17 luglio 2017, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione Finanziaria, respingeva l’originario ricorso della parte privata.

A sostegno della pronuncia resa il collegio di secondo grado osservava quanto segue: «A fronte della percezione di un reddito di 5.547 euro, nemmeno dichiarato, sono emersi versamenti bancari pari (a) 47.350 euro che non trovano alcuna analitica e riscontrabile giustificazione per ritenerli non riferibili ad operazioni imponibili. Si richiama in proposito il principio di diritto costantemente affermato dalla Corte di cassazione: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (ex multis, Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618 – 01).

Tale dimostrazione non può ritenersi soddisfatta nella generica affermazione del contribuente che si tratta di versamenti di somme di denaro ricevute sia come doni di nozze (celebrate molti mesi prima), sia dalla propria madre per l’acquisto di una casa». Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale è stata anche formulata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver tralasciato di considerare che: - il Romi, in quanto percettore di solo reddito di lavoro dipendente, non era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF per l’anno 2006; -le movimentazioni bancarie contestate dall’Ufficio trovavano idonea giustificazione: (a)nelle donazioni di somme di denaro effettuate in favore del contribuente, in occasione del suo matrimonio, dai genitori e dagli altri invitati alle nozze; (b)nel versamento dell’importo di 15.000 euro eseguito dalla di lui madre, la quale, intendendo procedere all’acquisto di una casa, poi avvenuto, e non disponendo di un proprio conto corrente, aveva fatto confluire tale importo sul conto corrente intestato al figlio. 1.2 Il motivo è privo di pregio. 1.3 Le circostanze di cui viene lamentato l’omesso esame sono state, in realtà, prese in considerazione dalla CTR, la quale ha ritenuto che legittimamente l’Ufficio avesse contestato al Romi la mancata dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2006, in base al rilievo che, «a fronte della percezione di un reddito di 5.547 euro, nemmeno dichiarato, (era) no emersi versamenti bancari pari (a) 47.350 euro che non trova(va)no alcuna analitica e riscontrabile giustificazione per ritenerli non riferibili ad operazioni imponibili». 1.4 Da quanto precede risulta, quindi, evidente come il collegio d’appello, per un verso, abbia tenuto conto dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal contribuente nel periodo d’imposta in verifica, incontestatamente ammontanti a 5.547 euro, per altro verso, abbia chiarito che dalle indagini finanziarie condotte all’Ufficio era emersa l’avvenuta percezione da parte del Romi di ulteriori redditi, per un importo complessivo di 47.350 euro, pari al totale dei versamenti effettuati nell’anno 2006 sul conto corrente a lui intestato; versamenti che, in mancanza di idonea giustificazione, dovevano presumersi corrispondenti a ricavi non dichiarati. 1.5 Nel descritto contesto, non solo va escluso che il «fatto» indicato dal ricorrente non sia stato esaminato dai giudici «a quibus», ma nemmeno può ritenersi che esso abbia carattere decisivo, in quanto, secondo il ragionamento della Commissione regionale, l’obbligo di dichiarazione sussisteva indipendentemente dalla circostanza che parte dei redditi percepiti dal Romi derivasse da lavoro dipendente. 1.6 Per il resto, la doglianza si appalesa inammissibile laddove tende a rimettere in discussione il giudizio espresso dal collegio di secondo grado circa l’inidoneità della prova contraria offerta dal contribuente a superare la presunzione legale relativa di ricavi occulti operante a favore dell’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n.

2) del D.P.R. n. 600 del 1973, in caso di accertamento fondato su indagini bancarie, risolvendosi nel tentativo di sollecitare questa Corte a un non consentito riesame della valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 6996/2024, Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. n. 41598/2021).

2. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

3. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede.

4. Rimane travolta dal rigetto del ricorso la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente, il cui accoglimento presuppone la soccombenza della parte contro la quale è proposta.

5. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del Romi l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Così dec