Cassation court declares tax appeal extinguished due to administrative withdrawal and full payment of tax debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished and the subject matter ceased because the tax authority withdrew its own denial of the simplified settlement procedure. The taxpayer had fully paid the required amount, prompting the agency to annul its previous decision via self-tutela. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the dispute was resolved extrajudicially.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When the tax authority withdraws a denial of simplified settlement and the taxpayer pays the debt, the judicial process is extinguished and the subject matter ceases.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 22017/2016 R.G. proposto da ANASTASIO MATILDE, rappresentata e difesa dall’avv. Mainenti Elide (domicilio digitale: avvelidemainenti@pec.ordineforense.salerno.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 1653/16 depositata il 23 febbraio 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 novembre 2024 dal Consigliere CHIECA Danilo FATTI DI CAUSAE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate notificava a Matilde Anastasio un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativo all’anno 2007, mediante il quale riprendeva a tassazione ai fini dell’IRPEF maggiori redditi di fabbricati per un importo di 25.500 euro.
2. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che respingeva il suo ricorso.
3. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, la quale, con sentenza n. 1653/16 del 23 febbraio 2016, rigettava l’appello della parte privata.
4. Contro tale sentenza la Anastasio ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi così rubricati: (1) inesistenza dell’atto di accertamento per carenza assoluta di legittimazione del funzionario sottoscrittore ; (2) vizio di motivazione – motivazione inesistente o vaga ed apparente dell’accertamento, non rilevata dal Giudice del merito. Omessa considerazione dei motivi di gravame discussi e rilevanti per la decisione ; (3) vizio di motivazione – travisamento dei fatti – falsa applicazione del diritto –omessa considerazione di un fatto decisivo della controversia ; (4) vizio di motivazione – mancata considerazione di un fatto decisivo ai fini della decisione, nonostante eccepito e già portato legalmente a conoscenza preliminare del contraddittore ; (5) vizio di motivazione – travisamento dei fatti – contraddittorietà . 5.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
6. Nel corso del giudizio la ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018.
7. In data 29 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha notificato provvedimento di diniego della definizione, a norma del comma 12 del predetto articolo, sul presupposto che non fosse stato effettuato il versamento dell’intero importo dovuto entro il termine del 31 maggio 2019, stabilito a pena di decadenza.
8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 9.In prossimità dell’adunanza camerale, la Anastasio ha depositato memoria illustrativa con la quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, segnalando che l’Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela il menzionato provvedimento di diniego, dopo aver verificato che l’importo dovuto per la definizione agevolata era stato interamente pagato.
10. La surriferita circostanza trova conferma nella documentazione allegata alla memoria (vedasi il richiamato provvedimento di autotutela emesso dalla Direzione Provinciale di Salerno della predetta agenzia fiscale, notificato alla contribuente il 15 settembre 2020).
11. Alla luce di ciò, emergendo «ex actis» che la definizione si è perfezionata e che entro il termine del 31 dicembre 2020 non è stata presentata istanza di trattazione ad opera della parte interessata, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 6, comma 13, primo periodo, del citato decreto-legge.
12. Inoltre, in presenza della prova dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute dalla contribuente, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019).
13. Giusta quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 13 innanzi richiamato, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
14. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ( Testo Unico delle spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tri