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Ordinanza — n. 729/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation and precluded fact revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 729/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's generic challenge regarding the valuation of taxable land. The appellant failed to specify the exact logical defects in the lower court's reasoning or cite specific violated legal norms, violating the requirement for precise motivation in cassation proceedings. Furthermore, the Court refused to review the factual circumstances of the property valuation, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic allegations of lack of motivation without specifying the exact logical flaws and violated norms, and if it seeks a review of factual circumstances already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of cassation appeal generic lack of motivation specificity of legal grounds preclusion of fact revision tax valuation procedural rules prezzo del terreno stima immobiliare mercato immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, n. 19989/2021
Cass. Sez. 1, n. 16368/2014
Cass. Sez. 2, n. 13845/2007
Cass. Sez. 3, n. 20652/2009
Cass. Sez. 3, n. 13259/2006
Sez. 3, n. 19989/2021
Sez. 3, n. 19989/2021,Rv.
Sez. 1, n. 16368/2014
661839 – 01 , Sez. 1, n. 16368/2014,Rv.
Sez. 2, n. 13845/2007
632050 – 01 , Sez. 2, n. 13845/2007, Rv.
Sez. 3, n. 20652/2009
Sez. 3, n. 13259/2006
609721 – 01, Sez. 3, n. 13259/2006,Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20659/2021R.G. proposto da Murino Elena, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Senatore – ricorrent e – Contro Comune di Salerno, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Attanasio e dall’Avv. Carmine Gruosso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Campania, sezione staccata Salerno n. 40 6 5 /20 21 depositata l’ 11 maggio2021 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 3 dicembre 2024 Oggetto: Ici FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento (n. 1044 del 12/11/2018) emesso dal comune di Salerno (d’ora in poi controricorrente) nei confronti di Elena Murino (d’ora in poi ricorrente) per l’omesso pagamento dell’Imu relativa all’anno 2013 su area edificabile.

La CTP ha rigettato il ricorso e l a CTR ha confermato la decisione di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - l’appellante (odierna ricorrente) ha adito le vie legali deducendo di avere acquistato come coltivatrice diretta il terreno per cui è causa, compreso in un comparto edificatorio inserito in un piano urbanistico comunale, cd PUC, pubblicato sul BURC e vigente dal 24 gennaio 2007; - il merito della controversia attiene solamente alla valutazione del terreno effettuata dalla giunta comunale e condivisa dal giudice di primo grado, quantificata in € 94,92 al mq; - nel caso in esame è stato utilizzato un parametro nel rispetto dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, ovvero il valore di mercato delle aree che non presentano vincoli di inedificabilità, neanche relativa, la cui sussistenza non è stata né dedotta, né provata; - dalla relazione di stima allegata alla delibera della giunta comunale si evince il rispetto dei criteri di cui all’art. 7 del regolamento comunale in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 5 citato; - i criteri ora indicati sono presenti, inoltre, nell’art. 157 delle Norme tecniche di attuazione del PUC che definisce «sia gli ambiti di equivalenza in cui è stato suddiviso il territorio comunale sia gli indici edificatori propri attribuiti ad ogni ambito, con la precisazione che il comune nel fissare i valori distima delle aree fabbricabili ha tenuto conto del “valore di esproprio” (valutato secondo la scala da alto a basso)»; - per ogni ambito di equivalenza è stato considerato come criterio generale quello del valore di esproprio degli immobili che «altro non è che il riflesso diretto del “prezzo medio rilevato sul mercato” dei suoli»; - in assenza di contrari elementi probatori che avrebbe dovuto fornire l’appellante, deve essere confermata la decisione di primo grado; non vi sono, pertanto, le condizioni per disapplicare gli atti amministrativi presupposti; - l’appello deve essere rigettato, in quanto fondato su generiche contestazioni sulla quantificazione del valore venale basatasulla mancata approvazione del PUA.

La ricorrente propone ricorso , il Comune si è costituito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso la ricorrente lamenta , senza enucleare le doglianze in specifiche censure, che la sentenza impugnata abbia approvato la valutazione dei terreni nella misura di € 94,92 al mq, prescindendo dall’indicazione del valore al mq di € 10,00 fornita con la perizia di parte.Si duole che, a fronte di specifiche contestazionirelative al valore del cespite, il giudice di secondo grado non abbia risposto, utilizzando, invece, i valori delle aree edificabili deliberati dalla giunta comunale, fondati su dati presuntivi. 1.1.

Il ricorso è inammissibil e per difetto di specificità ed autosufficienza. Esso, infatti, contiene una sinteticissima indicazione dello svolgimento del processo,non indica nulla circa il giudizio di primo grado ed èprivo delle difese articolate dalle parti in quel giudizio . Esso difetta, inoltre, dell’indicazione del contenuto dei documenti, nella specie della perizia di parte, sulle cui conclusioni fonda le proprie ragioni. Non è dato comprendere, pertanto, per quale motivo l’indicazione del valore di € 10,00 a mq proposta dalla ricorrente dovrebbe essere ritenuta attendibile e prevalente rispetto al parametro utilizzato dalla sentenza impugnata.

A volere ritenere che sia stato censurato un vizio di motivazione, si osserva che il motivo non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi, nel caso di specie, dalla relazione di stima che accompagnava la delibera della giunta comunale o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (in questo senso Cass.

Sez. 3, n. 19989/2021,Rv. 661839 – 01 , Sez. 1, n. 16368/2014,Rv. 632050 – 01 , Sez. 2, n. 13845/2007, Rv. 598143 -01). Sotto il diverso profilo del requisito della specificità si intende ribadire,poi, che i l ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione(Cass., Sez. 3, n. 20652/2009, Rv. 609721 – 01, Sez. 3, n. 13259/2006,Rv. 591111 - 01) .

Nel caso di specie , come si è evidenziato,la censura è del tutto generica sulle ragioni del deficit motivazionale riferite alla determinazione del valore venale del bene ed è del tutto priva di indicazioni sulle norme di diritto ritenute violate. Altro profilo di inammissibilità concerne l’istanza di revisione delle circostanze di fatto che hanno condotto ( per giunta, con esiti conformi in doppio grado) alla determinazione del valore dell’immobile. L’elaborazione degli elementi di fatto ai fini della valutazione dei beni oggetto di imposizione è affidata al giudice di merito e resta in questa sede preclusa, pena l’introduzione di un terzo grado di giudizio di merito non prevista nel nostro ordinamento.

2. Da quanto esposto consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna laricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 2.400,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a q