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Ordinanza Interlocutoria — n. 728/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to examine EU state aid rules on ICI tax exemption for non-commercial schools.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 728/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new role to address a novel question regarding EU state aid rules. The dispute concerns a tax exemption for a parish-run kindergarten, where the Regional Commission confirmed the exemption based on non-commercial activity. The Court deemed the EU state aid regime, specifically the de minimis threshold, relevant to the tax exemption's validity and ordered a new trial to resolve this conflict.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992; Art. 16-bis d.l. 131/2024: The tax exemption for non-commercial educational activities must be examined in light of EU state aid rules, requiring a new trial to determine compatibility with the de minimis threshold.

Parole chiave

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ICI tax exemption state aid rules de minimis threshold non-commercial activity Cassation remand EU state aid parish school

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
14/3/2015 della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett.
Art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131
2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n.
Art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005
14/3/2015 della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett.
Art. 73, comma 1, lett. c), D.P.R. 917/1986
quanto al requisito soggettivo, il Giudice territoriale riteneva che fosse evidente l’applicazione dell’art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986 (TUIR) in relazione agli enti non commerciali, come confermato dall’art.
Legge n. 62/2000

Giurisprudenza citata

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Commissione Europea, decisione n. 2013 del 3 marzo 2023
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P e C-624/16 P

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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21395/2017 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DI N OVARA (codice fiscale 00125680033), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 4 luglio 2017, n. 222, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio Fogagnolo (codice fiscale FCC MRZ 67P24 C139 L) e Guido Francesco Romanelli (codice fiscale RMN GDU 54L19 H501 G). - RICORRENTE – CONTRO ICIE SENZIONE ART .7.

COMMA 1, LETT . I ), D . LGS .504/1992 S CUOLA M ATERNA la C HIESA P ARROCCHIALE S AN G IUSEPPE (codice fiscale 80013170032), con sede in Novara, alla Via Monte San Gabriele n. 1/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, Padre Giovanni Fermo Nicolini, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti Lorenzo Bertaggia (codice fiscale BRT LNZ 47H08 D337 N) ed Enrico Dante (codice fiscale DNT NRC 43H08 H501 V). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (Torino) n. 211/7/2017, depositata l’8 febbraio 2017, non notificata.

U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 14 novembre 2024. R ILEVATO CHE :

1. oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2006 in relazione – per quanto ora interessa - ad un fabbricato concesso in locazione alla Scuola dell’Infanzia San Giuseppe ed adibito a scuola materna, con riferimento al quale la Chiesa Parrocchiale San Giuseppe (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare la relativa dichiarazione, né a corrispondere l’imposta;

2. la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 14/3/2015 della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni: a. quanto al requisito soggettivo, il Giudice territoriale riteneva che fosse evidente l’applicazione dell’art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986 (TUIR) in relazione agli enti non commerciali, come confermato dall’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/ 2005, secondo cui l’esenzione riguarda le attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, precisando che l’attività della scuola materna non è di natura commerciale, in quanto destinata ad offrire un servizio sociale, come desumibile anche dalla legge n. 62/2000, che riconosce il trattamento fiscale degli enti non commerciali alle scuole paritarie senza scopi di lucro; b. quanto al requisito oggettivo, la Commissione reputava incontestabile la natura non commerciale delle attività assistenziali, didattiche, ricettive, ricreative, culturali e sportive, considerando non condivisibile la distinzione tra la Parrocchia, quale proprietaria del locali adibiti a scuola dell’infanzia, e la Parrocchia quale gestore della scuola, risultando dal relativo statuto e regolamento l’esatta corrispondenza tra le due figure, mentre la sussistenza di due differenti codici fiscali per tali ambiti operativi assumeva valore e significato meramente contabile;

3. il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato l’8 settembre 2017, articolando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.;

4. la Chiesa Parrocchiale San Giuseppe resisteva con controricorso notificato in data 17 ottobre 2017, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380-bis.1., c.p.c.; C ONSIDERATO CHE :

1. anche alla luce della deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C- 624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”;

2. in ragione dell’incidenza decisoria della predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattazio