Cassation court dismisses tax appeal due to a conciliatory agreement extinguishing the agency's interest in the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following a conciliatory agreement reached between the tax agency and the taxpayer. The taxpayer challenged an assessment notice regarding unreported income from a partnership, arguing procedural defects and lack of taxable subject matter. The court ruled that the agreement under Article 48 of D.Lgs. 546/1992 removed the agency's interest in continuing the litigation, thereby terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 d.lgs. 546/1992; When a conciliatory agreement is reached between the tax authority and the taxpayer regarding the disputed amounts, the interest of the authority to pursue cassation is extinguished, leading to the termination of the proceedings.
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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 6161 / 20 24 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro GiuseppinaTallarico (C.F.: TLLGPP59A67A736E) ; - intimat a - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI SOCIETA’ DI PERSONE r.g. n. 6161/2024a.c.15 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza n. 2738/19/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, depositata in data 19.09.2023;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 5 novembre 2024 ; Rilevato che: Con l’avviso di accertamento n. T9D053C03687/2019 (2014), l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II Milano – Ufficio Controlli accertava a carico della signora Tallarico Giuseppina redditi non dichiarati ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 917/86. L’attività di controllo della posizione fiscale della contribuente veniva avviata a seguito dell’emissione dell’avviso di accertamento n. T9B02SG04447/2017 con il quale la Direzione Provinciale I - Ufficio Controlli aveva accertato a carico della società “EQUIPE ECOLOGIC S.A.S. DI DAVIDE BELMONTE C.” (Partita IVA 03592840965) – per l’anno d’imposta 2014 –il reddito di € 31.144,00 da imputare, ai fini Irpef, ai singoli soci ai sensi dell’art. 5 citato, proporzionalmente alle quote di ciascuno.
Da interrogazioni effettuate presso il Registro delle Imprese risultava che la sig.ra Tallarico Giuseppina era compartecipe per la quota del 20% nella suddetta società e quindi, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/86, il reddito di partecipazione alla stessa attribuibile era pari ad € 6.229,00. Rilevato che la contribuente per l’anno d’imposta 2014 aveva omesso di dichiarare il reddito di partecipazione l’Ufficio emetteva l’atto impugnato al fine di recuperare a tassazione le imposte dovute. r.g. n. 6161/2024a.c.15 /11/2024 Cons. est.
Angelo Napolitano Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la contribuente impugnava l’atto impositivo sopra menzionato lamentando: - l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento per mancanza della relazione di notificazione di cui all’art. 3 L n. 890/1982; - la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione dell’atto di delega; - la mancanza di capacità contributiva ex art. 53 Costituzione; - l’inesistenza di materia imponibile; - la carenza di soggettività giuridica passiva (art. 37 del d.P.R. n. 600/73); - l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione art. 10 L. 212/2000.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio, instando per la reiezione del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con la sentenza n. 2859/02/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo fondate le censure della contribuente. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Ufficio lamentando: - la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 5 del d.P.R. n. 917/86 e agli artt. 2193, 2267, 2290, 2300 e 2315 c.c.; - l’illegittimità della dichiarazione del 18 dicembre 2018 prodotta dal coniuge della contribuente Belmonte Davide e ritenuta valida dai giudici di prime cure.
Si costituiva in giudizio la contribuente, instando per la reiezione del gravame, poiché infondato in fatto e in diritto. r.g. n. 6161/2024a.c.15 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Con la sentenza n. 2738/19/2023, depositata in data 19/09/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia rigettava l’appello, confermando la pronuncia di prime cure. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Giuseppina Tallarico è rimasta intimata. Considerato che:
L’Agenzia delle Entrate ha rappresentato che tra le parti è intercorso un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/1992, avente ad oggetto le somme di cui all’avviso di accertamento n. T9D053C03687/2019, relativo all’anno di imposta 2014. Per l’effetto, è venuto meno l’interesse dell’Agenzia ricorrente a proseguire il giudizio avente ad oggetto la cassazione della sentenza n. 2738/19/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, che aveva confermato l’annullamento del summenzionato avviso di accertamento.
Ne consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con la conseguente estinzione del giudizio. La compensazione delle spese rappresenta uno dei patti del complessivoaccordo conciliativo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendereed estinto il giudizio. Co