Cassation remands case to public hearing regarding substitute tax on social participation after corporate spin-off.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal and ordered the case to be remanded to public hearing for further examination. The taxpayer argued that after a corporate spin-off, the obligation to pay substitute tax on the original company's shares was extinguished because he now held shares in the new entity. The Court found this a novel legal issue requiring full oral debate to determine if the tax obligation persists post-spin-off. Consequently, the decision was not made on merits but sent back to the lower court for a complete trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, 7 della legge n. 448 del 2001; The Court remands cases concerning substitute tax on social participation following a corporate spin-off to public hearing to resolve novel legal questions regarding the continuity of tax obligations.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 20582 / 20 1 6 R.G. propost o da : Enrico Lugli(C.F. LGLNRC72A25B819K), rappresentato e difes o anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da gli Avvocati Francesca Obici e Alessandro Roncaglia , elettivamente domiciliato in Roma in Piazza Prati degli Strozzi n. 32, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Lanigra; –ricorrente – CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 20582/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – e Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNAn. 431, depositata in data 15 / 2 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 5 novembre 2024 ; Rilevato che: Nel marzo 2010, in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico Persone Fisiche 2007, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, fu notificata al ricorrente la comunicazione di irregolarità per il recupero della terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione della partecipazione detenuta al 1° gennaio 2005 nella società Finet s.p.a., per l’importo di euro 4.923,74.
Il ricorrente, in data 22/3/2010 presentò, in via di autotutela, all’Agenzia delle Entrate di Carpi un’istanza di annullamento della comunicazione di irregolarità, cui l’ufficio non rispose. Il contribuente, inoltre, presentò istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per ottenere il rimborso delle prime due rate della medesima r.g. n. 20582/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano imposta già pagata, con riferimento alla quale l’amministrazione non diede alcuna risposta. Successivamente, fu notificata al contribuente una cartella di pagamento dell’importo di euro 4.314, oltre interessi e sanzioni, per il pagamento della terza rata dell’imposta sostitutiva riferita all’affrancamento al 1° gennaio 2005della partecipazione detenuta in Finet s.p.a.
Il contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Modena, che, nel contraddittorio con l’Ufficio, rigettò il ricorso. La C.T.R., su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste l’amministrazione con controricorso, che contiene anche un ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. L’agente della riscossione è rimasta intimata. Considerato che: L’odierno ricorso pone una questione del tutto nuova nella giurisprudenza di questa Corte, relativa alla sorte dell’imposta sostitutivadovuta, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, sulla rivalutazione di una partecipazione sociale nel caso in cui, in seguito alla scissione della società, al contribuente siano attribuite partecipazioni in una diversa società.
Nel caso di specie, risulta dalla sentenza d’appello che il ricorrente, al tempodella perizia di stima, era titolare di azioni della Finet s.p.a.e che alla data del 4/4/2006 egli non era più titolaredelle azioni oggetto di rivalutazione, essendo divenuto titolare, per effetto della scissione, di quote sociali della Finet Due s.r.l. Tuttavia, in epoca posteriore alla scissione, il contribuente aveva provveduto a versare due rate su tre dell’imposta sostitutiva dovuta r.g. n. 20582/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano sulla rivalutazione effettuata sulle azioni della Finet s.p.a. da lui possedute, omettendo poi di versare la terza rata.
Sostiene il contribuente che, avendo provveduto, dopo la scissione, a rivalutareanche le quote, di cui era divenuto titolare, della società Finet Due s.r.l., egli non sarebbe più obbligato a versare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle azioni della società scissa(Finet s.p.a.), pena il pagamento di un indebito all’erario, il quale sarebbe anzi obbligato, dal canto suo, a restituirgli le due rate dell’imposta sostitutiva già incassatesulla rivalutazione delle azioni della Finet s.p.a. La prospettazione del contribuente presuppone la risoluzione delle questionise, dopo la scissione, non essendo il contribuente più titolare delle quote della società scissa, sussista ancora il presupposto oggettivo dell’imposta sostitutiva, non già versata, sulla rivalutazione di dette quote e se l’oggetto delle due rivalutazioni compiute ed “affrancate” dal contribuente possa essere considerato giuridicamente il medesimo.
La novità della questione consiglia di rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza. P.Q.M.