Cassation court dismisses appeal against tax collection court ruling regarding notification irregularities and power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a Regional Tax Court decision that partially upheld tax collection notices. The taxpayer argued the appeal was invalid due to improper notification by a judicial officer and a defective power of attorney held by the opposing counsel. The court ruled these issues constituted mere irregularities rather than grounds for nullity and found the power of attorney valid under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 17 D.Lgs. 165/2001; Art. 2266 c.c.: Notification irregularities by a judicial officer or defects in a power of attorney do not constitute grounds for nullity if they do not affect the essence of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 3171 / 20 1 6 R.G. propost o da : Vincenzo Flaviano (C.F.FLVVCN62E15I676C ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Antonio Marco Di Somma, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro AVVISO DI INTIMAZIONE r.g. n. 23171/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.
Gianluca Tretola, con domicilio digitale indicato in controricorso; - controrico rrente - Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA -NAPOLI n. 2422/16 , depositat a in data 1 0 / 3 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 5 novembre 2024 ; Fatti di causa In data 19/11/2013, Equitalia Sud s.p.a. (d’ora in avanti, anche “l’agente della riscossione”) notificò a Vincenzo Flaviano (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) ventuno intimazioni di pagamento emesse sulla base di ventuno cartelle, per il mancato versamento di somme a titolo di Irap, Iva, Irpef, Tarsu, Tia, contributi previdenziali e sanzioni per la violazione di norme del codice della strada.
Il contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Caserta per l’annullamento delle ventuno intimazioni di pagamento, deducendo l’omessa o irrituale notificazione degli atti presupposti. La C.T.P. accolse in parte l’impugnazione. Su appello sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’agente della riscossione, nel contraddittorio con il contribuente, la C.T.R. riformò in r.g. n. 23171/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano parte la sentenza di primo grado, dichiarando dovute le somme portate da due intimazioni di pagamento in precedenza annullate dalla C.T.P. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione. Il contribuentee l’agente della riscossione ha nno depositato memorie difensivein vista dell’adunanza camerale. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché carenza di motivazione sul punto”, il contribuente deduce che, costituendosi nel giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, aveva eccepito la nullità dell’appello perché non sottoscritto dal Direttore Provinciale, ma da un funzionario suo delegato.
Su tale eccezione, la C.T.R. non ha pronunciato. La delega, inoltre, qualora emessa, sarebbe viziata, in quanto non conferibile per la rappresentanza in giudizio. 1.1. Il motivo è infondato. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza ( ex coeteris , Cass., Sez. 6 - 5, r.g. n. 23171/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est.
Angelo Napolitano Ordinanzan. 15470 del 26/07/2016, Rv. 640640 – 01 ; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6691 del 21/03/2014, Rv. 630527 -01).
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, il contribuente deduce che, sempre nella memoria difensiva proposta in appello, egli aveva eccepito che l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate gli era stato notificato da soggetto non abilitato, ossia da un messo notificatore autorizzato dall’ufficio. Secondo il contribuente, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 non prevede che i messi speciali autorizzati dall’ufficio possono eseguire la notificazione degli atti giurisdizionali.
L’atto di appello avrebbe dovuto essere notificato dall’ufficiale giudiziario, non dal messo speciale, con la conseguente inesistenza della notificazione. Il contribuente censura la sentenza impugnata anche per non essersi espressa sulla contestazione della carenza di legittimazione passiva eccepita dall’Agenzia delle Entrate.Il contribuente, inoltre, si lamenta che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sulla circostanza della mancata impugnazione degli atti presupposti alle cartelle di pagamento. 2.1. Il motivo è infondato. Con riferimento alla notificazione dell’atto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, viene qui in rilievo l’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale l’ente impositore provvede alle notificazioni anche a mezzo di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2(Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 6855 del 11/03/2020, Rv. 657394 – 01 , che esclude la citata disposizione con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione).
Con riferimento alla legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, il motivo proposto dal contribuente non è sostenuto da interesse ad impugnare, in quanto, se lo scopo dell’odierno ricorrente è quello di r.g. n. 23171/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano affermare la sussistenza della legittimazione a contraddire in capo all’Agenzia delle Entrate, tale legittimazione è stata implicitamente riconosciuta dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto implicitamente l’ammissibilità dell’appello da parte dell’Agenzia.
Se, invece, lo scopo del contribuente è quello di affermare la legittimazione a contraddire dell’Agenzia delle Entrate come conseguenza del fatto che egli si sarebbe lamentato , a monte, della mancata notificazione degli atti impositivi presupposti (avvisi di accertamento), allora egli avrebbe dovuto impugnare la diversa statuizione della sentenza relativa all’omessa impugnazione delle cartelle a motivo della mancatanotifica degli avvisi di accertamento a monte.
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 106 d.P.R. n. 1229/1959”, il contribuente deduce che l’atto di appello dell’agente della riscossione è stato notificato presso il domiciliatario in primo grado dell’odierno ricorrente senza essere stato messo in grado di valutare la validità della notifica perché non avrebbe potuto verificare se il sig. Romano Giuseppe, qualificatosi come Ufficiale Giudiziario, appartenesse o meno all’ufficio degli ufficiali notificatori competente funzionalmente e territorialmente. 3.1.
Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, esso è formulato in termini puramente dubitativi, in quanto non lamenta una incompetenza funzionale e territoriale dell’ufficiale giudiziario che ha eseguito la notifica dell’appello ad istanza dell’agente della riscossione, ma la non verificabilità di una ipotetica incompetenza. In secondo luogo,e in via assorbente, la giurisprudenza più recente di questa Corte afferma che l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario r.g. n. 23171/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano costituisce, al più, causa di mera irregolarità della notificazione (Sez.
U., Sentenza n. 17533 del 04/07/2018, Rv. 649751 -01).
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2266 c.c.” , il contribuente deduce che l’Avv. Brunella Cercone, difensore in appello dell’agente della riscossione, ha ricevuto mandato da Antonio De Luca quale procuratore di Equitalia Sud s.p.a., che a sua volta aveva ricevuto procura speciale da Andrea Parma, Direttore generale della predetta società. Il contribuente, in appello, aveva eccepito la nullità della procura conferita all’Avv. Cercone, in quanto subdelegata alla difesa senza l’autorizzazione del delegante.
L’eccezione è stata respinta dalla C.T.R.ed il relativo capo di sentenza è stato impugnato per cassazione. 4.1. Il motivo è infondato. Dalla esposizione del testo, contenuta in ricorso,della procura speciale alle liti conferita all’Avv. Cercone, non è possibile escludere che la procura speciale conferita ad Antonio De Luca (che ha conferito la procura alle liti) sia a sua volta non una procura alle liti, bensì una procura speciale di natura sostanziale disciplinata dall’art. 77 c.p.c., comprendente il potere di stare in giudizio per l’agente della riscossione e, di conseguenza, anche di conferire validamente la procura alle liti.
5. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. r.g. n. 23171/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Vincenzo Flaviano al pagamentodelle spese di giudizio, che si liquidano in euro quattromilacento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle Entrate , ed in euro quattromilacento per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a., ed oltre ad euro duecento per spese vive, in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica