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Ordinanza — n. 691/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for lack of specific grounds and merit review request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 691/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible due to the complete absence of specific legal grounds and argumentation. The court found the appellant merely complained about the appellate court's evidence evaluation without citing substantive tax law violations. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay litigation costs and a unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 7 comma 5 bis d.lgs. 546/1992: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it fails to state specific grounds of illegality and instead requests a new assessment of facts, as the court cannot substitute its own judgment for that of the lower tribunal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds tax appeal merit review inductive tax assessment unified contribution payment accoglimento parziale del contribuente imposta sulle società dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 7 comma 5 bis d.lgs. 546/1992
L’unica disposizione citata quale parametro dell’illegittimità della sentenza impugnata è l’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs.
Art. 96 c.p.c.
All’inammissibilità del ricorso conseguela condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio, oltre che, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,al pagamento delle somme rispettivamente previste dai commi terzo e quarto della citata disposizione, equitativamente determinate.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 96 c.p
All’inammissibilità del ricorso conseguela condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio, oltre che, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,al pagamento delle somme rispettivamente previste dai commi terzo e quarto della citata disposizione, equitativamente determinate.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 22955 / 20 23 R.G. propost o da : Ciro Tartarone (C.F. TRTCRI62A20E054E ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura in calce al ricorso, dall’Avv. Antimo Giaccio , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 22955/2023a.c.1 2 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI n. 2490 / 20 23 , depositat a in data 19/4/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 2 novembre 2024 ; Fatti di causa Ciro Tartarone (“il contribuente”) propose ricorso contro un avviso di accertamento Irpef, finalizzato a una ripresa di utili extracontabili derivanti dalla partecipazione ad una società di capitali a ristretta base. Il ricorso fu rigettato dalla C.T.P. di Napoli.

La sentenza fu confermata dalla C.G.T. di secondo grado della Campania. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Emessa e notificata una proposta di definizione accelerata per la inammissibilità del ricorso, il contribuente ha chiesto comunque la decisione del ricorso chiedendo contestualmente la trattazione dello stesso alla pubblica udienza. Le parti hanno depositatomemorie difensiv e . Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile. r.g. n. 22955/2023a.c.1 2 /11/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano Mancano del tutto l’enunciazione dei mezzi d’impugnazione e il loro sviluppo argomentativo. Il contribuente si limita a lamentarsi del modo in cui la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania ha valutato le prove, sollecitando di fatto in questa sede un nuovo giudizio di merito. L’unica disposizione citata quale parametro dell’illegittimità della sentenza impugnata è l’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, che però ènon è stata violata dal giudice d’appello, in quanto la Corte tributaria di secondo grado ha affermato che l’accertamento induttivo a carico del socio era giustificato dall’ingente finanziamento effettuato a favore della società senza che il contribuente avesse dichiarato ulteriori redditi, sì da far presumere legittimamente che le risorse utilizzate per finanziare la società provenissero da redditi di capitale (utili extracontabili) occultati.

A fronte di tale accertamento in fatto, il contribuente non ha dedotto alcuna violazione di norme tributarie sostanziali.

2. All’inammissibilità del ricorso conseguela condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio, oltre che, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,al pagamento delle somme rispettivamente previste dai commi terzo e quarto della citata disposizione, equitativamente determinate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. r.g. n. 22955/2023a.c.1 2 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Condanna Ciro Tartarone al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio, che si liquidano in euro cinquemilacento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna Ciro Tartarone al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,della somma di euro duemilacinquecento. Condanna Ciro Tartarone al pagamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co