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Ordinanza — n. 685/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority appeal on formal validity of tax assessment signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 685/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially overturned the Regional Tax Court's decision, dismissing the taxpayer's appeal against a tax assessment. While the court rejected the argument that a missing signature name on a delegation invalidates the act, it found the lower court erred by failing to examine the taxpayer's professional qualifications as a valid basis for the signature. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 42, comma 1, d.P.R. 600/73; Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.: A tax assessment signed by a delegate does not require the delegate's name if their authority is proven by service orders, and the court must examine all evidence regarding the signer's professional qualifications.

Parole chiave

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tax assessment validity delegation of signature professional qualifications tax appeal procedure formal nullity remand for retrial tax administration imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 42, comma 1, d.P.R. 600/73
Angelo Napolitano 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
600/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nullo l’avviso di accertamento in quanto sottoscritto in base ad una delega “in bianco”, ossia “impersonale”, senza indicazione del nominativo del delegato.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 57, d.lgs. n. 546/1992
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs.
Art. 112 c.p.c.
546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
art. 112 c.p
546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 21972 del 05/08/2024
Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019
672339 – 01 ; conf., Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv.
Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 22151 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 22151/2017a.c.1 2 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Alfonso Dello Iacovo, domiciliato in grado di appello presso lo studio dell’Avv. Graziella Principe; –intimato – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI n. 1870 / 52/ 201 7 , depositat a in data 1/3/2017;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 2 novembre 2024 ; Fatti di causa Con ricorso alla C.T.P. di Benevento, Alfonso Dello Iacovo ( “il contribuente”) impugnò l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio rideterminò il reddito da lavoro autonomo per l’anno d’imposta 2011, con l’irrogazione di sanzioni per dichiarazione infedele. Il contribuente dedusse la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di appartenenza del sottoscrittore ai ruoli della dirigenza; nel merito, dedusse l’illegittimità della pretesa fiscale.

Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. accolse il ricorso. Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver respinto l’appello dell’amministrazione dichiarando la nullità dell’atto impositivo per r.g. n. 22151/2017a.c.1 2 /11/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano mancanza, nella delega di firma, dell’indicazione del nominativo del soggetto delegato. Senonché, deduce l’amministrazione che il thema decidendum fissato in primo grado con l’atto introduttivo, sul quale anche il giudice d’appello era stato chiamato ad esprimersi e che non poteva essere modificato con eccezioni nuove era l’appartenenza del funzionario delegato alla carriera direttiva e non la sua carenza di legittimazione a sottoscrivere perché non individuato nominativamente nella delega di firma proveniente dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

Il giudice d’appello, invece, pronunciandosi sulla carenza probatoria inerente alla delega nominativa conferita al funzionario sottoscrittore sarebbe andato oltre i limiti della domanda, statuendo su un motivo non proposto con il ricorso di primo grado e che non poteva essere riproposto sub speciedi eccezione nuova in appello. 1.1. Il motivo è in fondato. La sentenza impugnata, nella parte relativa allo svolgimento del processo, dà atto che è proprio l’odierna ricorrente, allora appellante, ad avere dedotto in secondo grado la legittimità formale dell’avviso di accertamento per essere stato esso sottoscritto dal soggetto “capo team 2 area accertamento”, in forza di delega rilasciata dal Direttore provinciale con disposizione di servizio n. 6 del 22/4/2014, a nulla rilevando il fatto che si fosse trattato di “delega in bianco”, contenente solo l’indicazione della qualifica funzionale del soggetto legittimato alla sottoscrizione, non individuato nominativamente.

E’ la stessa Agenzia delle Entrate, dunque, che aveva fondato l’appello sulla questione della idoneità della delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore, con la conseguenza che il giudice di appello si è pronunciato su quanto gli era stato devoluto. Non sussiste, pertanto, il vizio denunciato con il motivo in esame. r.g. n. 22151/2017a.c.1 2 /11/2024 Cons. est. Angelo Napolitano 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nullo l’avviso di accertamento in quanto sottoscritto in base ad una delega “in bianco”, ossia “impersonale”, senza indicazione del nominativo del delegato. 2.1.

Il motivo è fondato. Il Collegio intende dare continuità all’ultimo orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte, secondo il quale l a delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass.,Sez. 5-, Ordinanza n. 21972 del 05/08/2024, Rv. 672339 – 01 ; conf., Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352 – 01; conf., Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 11013 del 19/04/2019 , Rv. 653414 -01) .

Ne consegue che, nel caso di specie, la mancata indicazione nominativa del soggetto delegato non comporta la nullità dell’avviso di accertamento, così come ritenuto dalla C.T.R. 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di un punto deciso della controversiain relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver esaminato, tramite la documentazione versata in atti dall’Ufficio, il possesso, in capo al soggetto sottoscrittore dell’avviso di accertamento, dei requisiti soggettivi che lo legittimavano alla firma. r.g. n. 22151/2017a.c.1 2 /11/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano 3.1. Il motivo è fondato. L’Agenzia delle Entrate ha dato attoche aveva prodotto in appello la documentazione che attestava in capo al funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento il possesso dellaqualifica professionale che lo legittimava alla sottoscrizione dell’atto impositivo su delega del Direttore provinciale. Tale documentazione non è stata per nulla esaminata dalla C.T.R., che ha erroneamente fondato la sua decisione sull’omessa individuazione nominativa del soggetto delegato.

4. In conclusione, sono fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso , mentre il primo è infondato. La sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, in