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Ordinanza — n. 684/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax refund claim by ruling that 2017 law regulates execution funds without extinguishing established judicial rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 684/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal and allowed the taxpayer's claim for a refund of taxes from the 1990s. The taxpayer argued that a 2017 law merely regulated the execution of a previously established judicial right to a refund due to the 1990 earthquake, rather than extinguishing it. The court held that the new legislation created a specific fund to execute the judgment without reducing the taxpayer's legally proven rights, ordering a new trial to liquidate the amounts.

Regesto Legislator

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Art. 16 octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91; Art. 81 Cost.; The introduction of a new administrative procedure for tax refunds does not extinguish judicially established rights but merely regulates their execution through specific funding mechanisms.

Parole chiave

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tax refund execution judicial right preservation 2017 fiscal law earthquake relief funds administrative procedure change constitutional principles tax liability reduction ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 16 octies, D.L. 20 giugno 2017, n. 91
2824/13/2019; si costituiva anche l’Ufficio, dichiarando che il pagamento era stato eseguito nei limiti di quanto stabilito dall’art. 16 octies del D.L.
Art. 81 Cost.
Art. 2 Cost.
Art. 3 Cost.
70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
art. 91 c.p
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla mancata regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.
art. 81 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12495/2024
Cass. n. 12270/2024
12495/2024, Cass. n. 12270/2024, Cass.
Cass. n. 16647/2022
12270/2024, Cass. n. 16647/2022 e Cass.
Cass. n. 16289/2022
Cass. n. 4291/2018
Cass. n. 8373/2015
4291/2018, ex plurimis, che richiama ad esempio Cass. n. 8373/2015, in tema di Iva).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19469/2023 R.G. proposto da: PERGOLIZZI RENZO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Di Prima ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Frate Agnello n. 16 indirizzo PEC francesco.andronico@pec.ordineavvocaticatania.it. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA n. 1781 / 2023, depositata in data 21 febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Din. Rimb. IRES1. Renzo Pergolizzi presentava all’Agenzia delle Entrate di Catania istanza di rimborso delle maggiori imposte IRPEF, ILOR e IVA versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, motivando tale richiesta sulla base dell’art. 9, comma 17, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, che aveva disposto per le popolazioni residenti nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 1990 il pagamento del 10 per cento delle imposte dovute per tali anni, con una riduzione del 90 per cento.

L’Ufficio non si pronunciava.

2. Avverso il silenzio–rifiuto ricorreva il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 1044/01/2013, accoglieva il ricorso.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello. L’Ufficio chiedeva poi alla C.t.p. di dichiarare la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, limitatamente alla parte dei rimborsi che aveva proceduto nel frattempo a convalidare.

5. Con sentenza n. 2824/13/2019, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio e confermava la sentenza di primo grado.

6. Stante il mancato pagamento delle somme, il contribuente ricorreva alla C.t.r. Sicilia per l’ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 del giudicato relativo alla citata sentenza n. 2824/13/2019; si costituiva anche l’Ufficio, dichiarando che il pagamento era stato eseguito nei limiti di quanto stabilito dall’art. 16 octies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, applicabile a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge.

7. Con la sentenza n. 1781/13/2023, depositata in data 21 febbraio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigettava il ricorso per ottemperanza.

8. Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Nullità della sentenza per difetto e/o apparenza e/o inesistenza della motivazione –violazione di legge» il contribuente lamenta l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha motivato in maniera soltanto apparente, non rinvenendosi nella decisione alcun argomento in ordine alle condizioni che sarebbero mancate per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e giustificare così il rigetto del ricorso. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cosi rubricato:

«Sulla contraddittorietà della motivazione – contrasto con il principio di diritto conforme – violazione di legge» il contribuente, subordinatamente alla precedente censura, lamenta l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha motivato in maniera contraddittoria, laddove, per un verso, ha ammesso l’esistenza del diritto integrale al rimborso ma, per l’altro, ne subordina l’effettivo ed integrale soddisfacimento a circostanze volitive e temporali del tutto incerte, tali da esporre il singolo contribuente ad una vanificazione del diritto già giudizialmente accertato in via definitiva. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla mancata regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. – violazione di legge» l’Ufficio lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha statuito la compensazione delle spese, atteso che quello che doveva essere un accoglimento del ricorso per ottemperanza avrebbe portato ad una condanna di controparte alle spese.

2. I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la stretta affinità delle censure sollevate, sono fondati; con essi, in particolare, parte ricorrente censura la sentenza della C.g.t. di II grado nella parte in cui ha motivato in maniera solo apparente o, comunque, contraddittoria in merito alle condizioni da aversi per ottenere l’esecuzione del diritto già giudizialmente accertato in via definitiva. 2.1. Invero, orientamento consolidato di questa Corte ha chiarito che: «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefìci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 16 - octies , d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del provvedimento n. 195405/2017, emanato il 26 settembre 2017 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non potendosi trarre dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princìpi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (tra le altre, Cass. n. 12495/2024, Cass. n. 12270/2024, Cass. n. 16647/2022 e Cass. n. 16289/22). 2.2.

A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale dello stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. n. 4291/2018, ex plurimis, che richiama ad esempio Cass. n. 8373/2015, in tema di Iva). 2.3. Va affermato, dunque, come, a dispetto di quanto ritenuto dalla C.g.t. di II grado nella decisione qui impugnata, la novella del 2017 non abbia inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma piuttosto abbia inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost).

Tale disciplina si presenta in questo modo conforme ai superiori principi costituzionali ed eurounitari, oltre che conforme ad un costante orientamento che non v’è ragione di rivedere.

3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente censura la sentenza della C.g.t. di II grado nella parte in cui ha compensato le spese di lite, è da ritenere assorbito nella pronuncia di accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

4. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - Sezione staccata di Catania, affinché, in diversa composizione, proc