Cassation court remands case to joint hearing of two tax appeals regarding loss carryforward disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new role for a joint hearing of two related tax appeals. The primary dispute involved the tax authority's denial of loss carryforwards, which the taxpayer successfully challenged at lower tribunals. The court decided to combine the proceedings because another pending appeal concerns the exact same disallowed losses, ensuring judicial efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When two separate appeals concern identical factual issues regarding the same administrative act, the court may order a joint hearing to ensure procedural economy and consistent resolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12667/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro THE SPACE CINEMA1 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale Regina Margherita n. 290 presso lo studio dell’avv. Cataldo D’Andria, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Alfredo Ferrario -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 80/19 depositata il 16 gennaio 2019 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA rilevato che: -la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate notificava alla The Space Cinema 1 s.p.a. un avviso di accertamento relativo all’anno 2010, con il quale contestava l’omessa fatturazione di operazioni imponibili per un importo complessivo di 59.818,93 euro e disconosceva le pregresse perdite di esercizio riportate dalla contribuente in diminuzione del reddito dichiarato, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA; -la società impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo; -la decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con sentenza n. 80/19 del 16 gennaio 2019 respingeva l’appello dell’Amministrazione Finanziaria; -a fondamento della pronuncia adottata, per quanto in questa sede ancora interessa, il collegio regionale osservava che:
«in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, il contribuente ha facoltà ex art. 84 TUIR (vigente ”ratione temporis“), di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione»; conseguentemente, «in assenza di contestazioni e, nel caso di specie, di rettifica della dichiarazione dei redditi, (era)no utilizzabili in compensazione del maggior reddito accertato le perdite indicate in dichiarazione»dalla contribuente; -avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c., con il quale viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 84 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 8, comma 1, della L. n. 212 del 2000; -con tale mezzo di gravame si contesta l’impugnata sentenza per aver affermato il diritto della contribuente a utilizzare in compensazione le pregresse perdite di esercizio riportate nel modello UNICO 2010, sebbene le stesse fossero state disconosciute dall’Ufficio con un successivo avviso di accertamento, costituente oggetto di separato giudizio; -la The Space Cinema 1 s.p.a. ha resistito con controricorso, eccependo, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso erariale; -la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; considerato che: -fra le stesse parti pende dinanzi a questa Corte altro ricorso, iscritto al n. 2618/2020 R.G., avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto le perdite di esercizio di cui si discute nel presente giudizio; -appare opportuno procedere alla trattazione congiunta dei due ricorsi;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta del presente ricorso e di quello iscritto al n. 2618/2020 R.G.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria dell