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Ordinanza — n. 664/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify evidentiary documents under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 664/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the grounds failed to meet statutory requirements for specificity. The lower court had rejected the appeal based on a detailed reconstruction of notification attempts and documentary evidence, while the cassation petition merely asserted a lack of proof without identifying specific documents or their location. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural rules mandating precise references to the acts and documents supporting the claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.; Art. 3, n. 27 d.lgs. 149/2022: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not specifically identify the acts and documents relied upon, summarize their content, or indicate the procedural phase of their production.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement identification of evidentiary documents procedural specificity rule notification attempt proof civil procedure code tax collection enforcement inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.
2.1 Infatti il mezzo declinato non attinge la ratio decidendi della sentenza ed è generico in violazione dell’art. 366, primo comma, n.6 cod.
Art. 3, n. 27 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso,
art. 140 cod. proc. civ
Con l’unico motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15/01/2019, n. 777
(Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n.
Cass., 18/11/2015, n. 23575
777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n.
Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726
23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).
Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950
Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass.
Cass. 14/04/2022, n. 12259
8950; Cass. 14/04/2022, n. 12259; Cass.19/04/2022, n.
Cass. 19/04/2022, n. 12481
Cass. 02/05/2023, n. 11325
12481; Cass. 02/05/2023, n. 11325).
Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3746/2017 R.G. proposto da: FOTI ANTONINO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Valerio Stanisci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Fulcieri Paulucci dè Calboli n. 54. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4437/06/2016, depositata in data 8 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Con ricorso il contribuente Foti Antonino impugnava nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma I - la cartella esattoriale n. 09420120023979767 con cui Equitalia Sud Cart. Pag. IRPEFS.p.A. gli intimava di pagare le somme contenute a titolo di IRPEF addizionale comunale e regionale per l'anno d'imposta 2006. Il ricorrente deduceva la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, costituito dall'avviso di accertamento n. TJNMO2934. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva la piena legittimità del suo operato facendo presente la regolare notifica dell'avviso di accertamento.

2. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 21104/63/2015, depositata il 19 ottobre 2015, dichiarava inammissibile il ricorso perché il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale e non aveva chiamato in causa Equitalia Sud S.p.A.

3. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo conferma della sentenza impugnata.

4. Con sentenza n. 4437/06/2016, depositata in data 8 luglio 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, ritenendo correttamente effettuata la notifica da parte dell’Ente impositore (Agenzia delle Entrate).

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato né depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’appello senza un concreto accertamento degli avvenuti tentativi di notifica dell’accertamento presupposto a mani proprie, risultando poi mancanti la prova del deposito della copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e l'invio della raccomandata con relativo avviso di ricevimento mediante la quale l’agente notificatore dà notizia al destinatario del deposito.

2. Il motivo di ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Infatti il mezzo declinato non attinge la ratio decidendi della sentenza ed è generico in violazione dell’art. 366, primo comma, n.6 cod. proc. civ., laddove la C.t.r., con una motivazione esaustiva, ha argomentato, sulla base della” documentazione in atti”, sull’esistenza e correttezza della notifica dell’avviso di accertamento quale atto prodromico della cartella, ricostruendo puntualmente in fatto l’iter notificatorio. Invece, nella censura – senza alcuna indicazionedella produzione e della collocazione della documentazione afferente alla notifica dell’avviso di accertamento presupposto - ci si limita ad affermare “non v’è alcuna prova degli asseriti tentativi di notifica a mani proprie effettuati presso l’indirizzo, via del Gelsomino n. 13, nonché delle ricerche che l’agente notificatore avrebbe dovuto effettuare” e che il destinatario “fosse sconosciuto in loco”.

La censura pertanto, oltre a non misurarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata, non adempie l’onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726). Tale onere (ribadito ed aggravato, con l’inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall’ art. 3, comma 27, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo d.lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. 14/04/2022, n. 12259; Cass.19/04/2022, n. 12481; Cass. 02/05/2023, n. 11325).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso,