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Ordinanza — n. 651/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal null due to lack of necessary joint litigation and failure to notify the partnership company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 651/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the entire tax appeal null and remanded the case to the first-instance tax court for integration of the necessary joint litigation. The taxpayer argued that the tax authority failed to notify the partnership company and other partners, violating procedural rights and misapplying income attribution rules. The court ruled that the lack of notification to the partnership entity and other partners constituted a violation of necessary joint litigation, rendering the entire proceeding void.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: The entire tax proceeding is null if necessary joint litigation is violated by failing to notify the partnership company and other partners, requiring remand for integration of the contradictory.

Parole chiave

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necessary joint litigation tax appeal nullity partnership company notification contradictory procedure remand for integration tax income attribution snc procedural defect imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in violazione dell’art.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
546 in violazione dell’art. 360, primo comma, n.
artt. 5 d.P.R. 917/1986
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 5 d.P.R. 917/1986, 2318 e 2320 cod.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2034/2018 R.G. proposto da: CENTRONI SIMONA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco Ieradi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Crescenzio n. 25. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3244/2017, depositata in data 5 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Dall'esito del processo verbale, regolarmente controfirmato, scaturiva l'avviso di accertamento n. TKF21600846 emesso nei confronti della Maci Immobiliare s.a.s., relativo all’anno 2009 e Avv. Acc. IRPEFnotificato al socio accomandatario, nonché legale rappresentante dell'epoca. Il maggiore reddito societario accertato, per effetto del combinato degli artt. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 41 bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, veniva imputato secondo la quota detenuta dai soci, che ricevevano notifica degli atti impositivi loro riguardanti per i redditi non dichiarati. Alla sig.ra Centroni, in particolare, veniva notificato l'avviso di accertamento n. TKH011202516.

2. Avverso l’avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Latina; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Latina, con sentenza n. 749/01/2016, accoglieva integralmente il ricorso.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche la contribuente, chiedendo conferma della sentenza impugnata.

5. Con sentenza n. 3244/19/2017, depositata in data 5 giugno 2017, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla violazione del contraddittorio preventivo e sulla lesione del diritto di difesa – Omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che il PVC sul quale si fondava l’avviso di accertamento alla società non era stato notificato anche ad essa socio, così come lo stesso avviso relativo alla società. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 5 d.P.R. 917/1986, 2318 e 2320 cod. civ., nonché 37 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto corretta l’attribuzione al socio accomandante del maggior reddito accertato in capo ad una s.a.s., nonostante l’Ufficio non avesse provato un effettivo ruolo gestorio nella società del detto socio, il quale è per natura escluso dalla gestione sociale. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973 nonché degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ. e dell’art. 12 Preleggi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ricondotto movimentazioni bancarie relative al conto di un terzo, la socia, direttamente alla società, contribuente accertata, senza che l’Ufficio avesse effettivamente dimostrato che il conto era solo formalmente intestato alla prima e celava operazioni di gestione ordinaria della seconda.

2. Pregiudizialmente va rilevata ex officio la nullità dell’intero giudizio perché è stato violato il litisconsorzio necessario in tema di società di persone, non essendo stato integrato il contraddittorio verso la società e verso l’altro socio in proprio e non quale legale rappresentante.

3. Pertanto, il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina – cui si demanda anche di provvedere sulle spese -per l’integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina