Cassation court remands case to lower court to acquire case files regarding tax dispute extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new docket to acquire the substantive case files. The tax agency argued the proceedings were extinguished because the taxpayer never notified the employer of re-employment, while the lower court had previously declared the employer not constituted. The court decided to pause the legal review until the full case files are obtained to properly assess the extinction claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, 63 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 291, 307 cod. proc. civ.: When a cassation appeal relies on procedural extinction due to lack of notification, the court must first acquire the substantive case files before ruling on the validity of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26892/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro ANTONANGELI LUIGI. –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 189/2021, depositata in data 17 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. Al Sig. Antonangeli Luigi, esercente l’attività professionale di avvocato, venivano notificati due avvisi di accertamento n. TA601A302726 e n. TA601A302734, emessi con riferimento all’IRAP per gli anni d'imposta 2010 e 2011. Avverso gli avvisi Spese Leg. IRAP 2010 -2011 ricorreva il contribuente dinanzi la C.t.p. di Pescara; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
2. La C.t.p. di Pescara, con sentenza n. 351/01/2017, accoglieva integralmente il ricorso.
3. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo con riferimento alle sole spese; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo rigetto dell’appello.
4. Con sentenza n. 1172/02/2017, depositata in data 20 dicembre 2017, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame del contribuente, rideterminando le spese del precedente grado.
5. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva chiedendone il rigetto.
6. Con ordinanza n. 22472/2019, pubblicata il 09 settembre 2019, la Corte di Cassazione cassava parzialmente la sentenza d'appello ritenendo la censura fondata per non avere la C.t.r., nella liquidazione delle spese sia di primo che di secondo grado, tenuto conto dei minimi tariffari previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 in relazione al valore della controversia, disponendo rinvio con onere di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
7. Instaurato dal contribuente giudizio di rinvio dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo, questa, con sentenza n. 189/01/2021, depositata in data 17 marzo 2021, riformando la sentenza impugnata, accoglieva l’appello del contribuente.
8. Avverso quest’ultima sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo mentre il contribuente è rimasto intimato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 63 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 291 e 307 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato non costituito l’Ente impositore, mentre, in realtà, quest’ultimo non aveva ricevuto notifica da parte del contribuente dell’atto di riassunzione, motivo per il quale il processo deve dichiararsi estinto.
2. Preliminarmente, va rilevata la necessità di acquisire i fascicoli di merito.
3. In conclusione, il giudizio va rinviato a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli di merito.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acqu