Cassation court declares null notification of appeal to bankruptcy trustee due to missing PEC address proof and remands case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the notification of the cassation appeal to the bankruptcy trustee null because it was sent to the trustee's PEC address without proof of correspondence to the specific procedure. The court held that since the trustee did not appear in the second instance, direct personal notification was required, and the PEC address used lacked the necessary verification mandated by law. Consequently, the case was remanded for a new notification to the correct address within sixty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 330, comma 3 c.p.c.; Art. 17, comma 2 d.l. 179/2012: When a party remains contumacious in the second instance, notification of the cassation appeal must be made personally, and failure to prove the PEC address corresponds to the specific procedure renders the notification null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5527/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro FALLIMENTO RO.GI. s.r.l., in persona del curatore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 733/13/2021, depositata in data 25gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 4 novembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:
1. La Ro.GI. s.r.l. impugnava l’ avvis o di accertamento n. RJ807A100785/2006,per omesso versamento di ritenute per l’anno 2001, e l’atto di contestazione n. RJ8COA1O1051/2006; gli atti traevano origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Notifica del ricorso per cassazione alla parte contumace in appello - Presso il difensore domiciliatario in primo grado - I nesistenza - Esclusione-Nullità- Conseguenze.Guardia di Finanzail 19 febbraio 2003, emesso a seguito di una visita ispettiva effettuata presso la società; gli ispettori del Lavoro avevano acclarato che alcune lavoratrici, dipendenti della società cooperativa ‘I ragazzini’ alla quale la RO.GI. aveva affidato l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro, in realtà lavoravano alle dipendenze della RO.GI. (avente sede nel medesimo indirizzo, Via Umberto n. 86, Catania); di qui, la contestazione della violazione dell’art. 1 l. 1369/1960. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che la mera violazione della suddetta norma non giustificasse la qualificazione della RO.GI. quale sostituto d’imposta.
2. Interposto gravame dall’Ufficio, la società rimaneva contumace. L a Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la sentenza di prime cure evidenziando che il rapporto di lavoro con l’interponente può sorgere solo quando il lavoratore presenti il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., e, pertanto, in difetto di tale azione, nessun obbligo di ritenuta sorge in capo all’interponente.
3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi. La curatela non ha svolto difese nel presente giudizio. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del 14/11/2024. Considerato che:
1. Va, preliminarmente, dichiarata la nullità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita dall’Agenzia all’indirizzo pec del difensore della RO.GI. in primo grado. La società appellata, invero, non si era costituita nel secondo grado; pertanto, la notifica andava eseguita alla parte personalmente. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, «quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi di giudizio, l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita.
Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito della costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte»(ex multis, Cass. 11/05/2018, n. 11485). 1.1.
Nella specie la curatela è rimasta intimata ed il ricorso per cassazione è stato notificato agli indirizzi pec del difensore in primo grado (dr. Francesco Torre) e del curatore (avv. Armando Finocchiaro).La notifica eseguita presso l’indirizzo pec dell’avvocato Finocchiaro (armando.finocchiaro@pec.ordineavvocaticatania.it) non può ritenersi validamente eseguita nei confronti della curatela in mancanza della prova che il detto indirizzo pec corrisponda a quello della procedura, comunicato dal curatore all’atto della sua nomina. L’obbligo, in capo al curatore del fallimento ( oggi liquidazione giudiziale), di comunicare il proprio indirizzo pec è stato introdotto nel 2012 dall’art. 17, comma 2, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, e si applicava anche alle procedure concorsuali pendentialla data di entrata in vigore del detto d.l..
Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio ed ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione alla curateladel fallimento RO.GI. s.r.l., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la notifica del ricorso alla curatela del fallimento RO.GI. s.r.l. presso l’indirizzo PEC della procedura comu