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Ordinanza — n. 586/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to taxpayer's withdrawal after agreeing to simplified tax settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 586/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal on November 7, 2024. The taxpayer had previously challenged tax assessments regarding unexplained bank account movements, arguing that accounting books were sufficient evidence against the tax authority's burden of proof. The court ruled that the procedural outcome was determined by the party's voluntary abandonment of the litigation in favor of a simplified settlement, rendering further examination of the merits unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: The court must declare the appeal extinguished upon the taxpayer's withdrawal, and the special nature of the tax measure precludes admissibility if the withdrawal stems from a simplified settlement agreement.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal simplified tax settlement extinguishment of proceedings burden of proof tax accounting books evidence computo dei contributi beni scoperti successivamente informazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; non occorre provvedere sulle spese, a norma dell’art.
Art. 32 comma 1 n. 2 D.P.R. n. 600/73
TL701T100779/2012, TL701T100780/2012e TL701T100293/2013), con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione, ai sensi dell’art. 32 d.P.R.
Art. 51 comma 2 n. 2 D.P.R. n. 633/72
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
e, in subordine, nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 132 c.p.c.
Legge 197/2022
Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dalla contribuente in data 7/11/2024, in conseguenza dell’adesione alladefinizione agevolata delle pretese fiscali riportate negli avvisi di accertamento per cui è causa ai sensi della legge 197/2022.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
TL701T100779/2012, TL701T100780/2012e TL701T100293/2013), con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione, ai sensi dell’art. 32 d.P.R.
art. 132 c.p
e, in subordine, nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/11/2015, n. 23175
13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass.
Cass. 28/05/2020, n. 10140
23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4264/2022R.G. proposto da: MAVILLA DEANNA, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Angela Spiezia, con domicilio digitale eletto all’indirizzo avvangelaspiezia@cnfpec.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 568/1/2021, depositata in data 12 luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 4 novembre2024 dal C onsigliere Giuliano Tartaglione . Rilevato che: 1.Deanna Mavilla impugnava tre avvisi di accertamento (nn. TL701T100779/2012, TL701T100780/2012e TL701T100293/2013), con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, maggiori redditi della ricorrente, per gli anni di Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio.imposta 2007, 2008 e 2009, sulla base dei versamenti operati da diverse società sui conti correnti intestati alla contribuente.

La CTP diLa Spezia rigettava i tre ricorsi, evidenziando che la contribuente non aveva fornito attendibile ed esauriente giustificazione delle movimentazioni oggetto della ripresa fiscale.

2. Interposti tre distinti gravami, la Commissione tributaria regionale della Liguria, previa riunione dei ricorsi, li rigettava: dopo aver riportato la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di onere probatorio incombente sul contribuente per superare la presunzione fissata dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la CTR affermava che l’appellante non aveva fornito ‘alcuna traccia certa dell’effettività’ delle operazioni poste in essere con le società; in particolare, evidenziava che non fosse credibile che ‘per le loro dimensioni e per gli importi di tali società potessero prescindere dal ricorso a formalità, come delibere assembleari e stipula di atti’.

3. Avverso la decisione della CTR ligureha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due motivi. L’Ufficio ha ricevuto notificazione del ricorso il 13 febbraio 2022, ma non ha svolto difese nel presente grado. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del 14/11/2024. Il 7 novembre 2024 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. Considerato che:

1. Con il primo strumento di impugnazione l a contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 1 n. 2 D.P.R. n. 600/73, 51 comma 2 n. 2 DP.R. n. 633/72, in combinazione con gli artt. 2214 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 c . p . c . ». Lamenta , in particolare, che la CTR avrebbe erroneamente affermato che ‘le mere annotazioni sul libro giornale e sul conto mastro non abbiano carattere esaustivo’, sottolineando di contro che i fatti registrati nelle scritture contabili corrispondono a ‘quelli della documentazione bancaria’ (pag. 10 del ricorso). Scopo delle scritture, infatti, è la ricostruzione delle operazioni aziendali ed esse devono ‘essere valutate nella loro interezza’ (pag. 11).

2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta «l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. e, in subordine, nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». Deduce che la motivazione della sentenza gravata, laddove ha affermato la legittimità della ripresa a tassazione operata dall’Ufficio, sia solo ‘apparente’ o ‘indebitamente motivata per relationem’ e, quindi, nulla ed affetta da error in procedendo.

3. Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dalla contribuente in data 7/11/2024, in conseguenza dell’adesione alladefinizione agevolata delle pretese fiscali riportate negli avvisi di accertamento per cui è causa ai sensi della legge 197/2022. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; non occorre provvedere sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ..

4. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione d