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Ordinanza — n. 567/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lack of jurisdiction claim but allows prescription argument for tax penalties and interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 567/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of the case. While the court upheld the lack of jurisdiction for non-tax credits and the ten-year limitation period for principal debts, it found an omission of ruling regarding the five-year prescription period for sanctions and interest. Consequently, the lower court's decision was quashed and remanded for a new judgment on the specific issue of whether the five-year limitation had expired.

Regesto Legislator

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Art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; Art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.: The five-year prescription period for tax sanctions and interest applies independently of the main debt's status and runs from notification, requiring the court to explicitly rule on its expiration.

Parole chiave

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tax prescription period sanctions limitation interest limitation omission of ruling tax jurisdiction remand for judgment five year term tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 4, d.l. n. 119 del 2018
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR Lazio dichiarava cessata la materia del contendere per le cartelle con credito inferiore a 1.000,00 euro, ex art. 4, d.l.
Art. 1, d. lgs. n. 472 del 1997
civ., omessa pronuncia; 2- violazione e falsa applicazione degli art. 1, d. lgs. n. 472 del 1997, art.2934 e 2948, primo comma, n.
Art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997
Art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.», Sez.
Art. 2953 cod. civ.
Il termine è sempre di cinque anni, anche se non sono state impugnate le cartelle, non trovando applicazione l’art. 2953 cod. civ., che risulta applicabile solo per un titolo giudiziale definitivo (vedi Sez.
art. 2953 cod. civ
Il termine è sempre di cinque anni, anche se non sono state impugnate le cartelle, non trovando applicazione l’art. 2953 cod. civ., che risulta applicabile solo per un titolo giudiziale definitivo (vedi Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022
Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016
civ., che risulta applicabile solo per un titolo giudiziale definitivo (vedi Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10129/2023 R.G. proposto da : CORRADO DE MARTINI, difeso da sé medesimo Avv. DE MARTINI CORRADO (DMRCRD38S13H282W) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ROMA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1116/2023 depositata il 01/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR Lazio dichiarava cessata la materia del contendere per le cartelle con credito inferiore a 1.000,00 euro, ex art. 4, d.l. n. 119 del 2018 ed il difetto di giurisdizione per le cartelle non relative ai crediti tributari; rigettava l’appello proposto dal contribuente, concernente un’intimazione di pagamento, in relazione a sette cartelle (ad esclusione del ruolo INPS);

2. ricorre in cassazione il contribuente con due motivi di ricorso (1- violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., omessa pronuncia; 2- violazione e falsa applicazione degli art. 1, d. lgs. n. 472 del 1997, art.2934 e 2948, primo comma, n. 5, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);

3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate riscossione che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, comunque, il rigetto. … Considerato che 1. Il ricorso è in parte fondato e deve accogliersi con cassazione della sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

2. Il ricorrente non contesta la dichiarazione di difetto di giurisdizione per i crediti non tributari e neanche la mancata prescrizione dei crediti tributari erariali, di anni 10; come accertato dalla sentenza impugnata. Si è limitato a prospettare , nei due motivi di ricorso, che si trattano unitariamente per evidente connessione logica, l’omessa pronuncia e, comunque, la prescrizione di cinque anni delle sanzioni e degli interessi. Domanda sulla quale la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi. La controricorrente rappresenta, comunque, la sospensione dei termini di prescrizione dal 1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014, con la legge n. 147 del 2013, commi da 618 a 623.

Vengono in rilevo solo le sette cartelle indicate dalla CTR, al di sopra dei 1.000,00 euro e relative a crediti tributari erariali, ritenute notificate nelle seguenti date: 6 maggio 2009; 18 maggio 2010; 21 marzo 2011; 23 ottobre 2012 (due cartelle) ; 3 luglio 2012; 21 gennaio 2013. L’avviso di intimazione, relativo alle cartelle suddette,è stato notificato il 12 settembre 2017. Non sono contestati, nel ricorso in cassazione, questi elementi di fatto, così comeaccertati dalla sentenza impugnata. Sussiste sul punto omessa pronuncia della sentenza con accertamenti relativi alla interruzione della prescrizione di 5 anni voce per voce.

3. Il termine di prescrizione per le sanzioni e per gli interessi è di cinque anni(«In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.», Sez. 6- 5, Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137 - 01) . Il termine è sempre di cinque anni, anche se non sono state impugnate le cartelle, non trovando applicazione l’art. 2953 cod. civ., che risulta applicabile solo per un titolo giudiziale definitivo (vedi Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 -01). …

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche a