Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling total share transfer is not business sale for tax purposes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision to reclassify a share transfer as a business sale. The taxpayer argued the transaction involved a business sale, while the tax agency contended it was a simple share transfer. The court ruled that total share transfers are governed by different rules than business sales and cannot be reclassified without explicit evidence of intent to acquire the business itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20, Art. 23, d.P.R. n. 131/1986; Art. 360 c.p.c.: Total transfer of corporate shares constitutes a distinct legal act from the sale of a business and does not automatically qualify as a business sale for registration tax purposes absent intrinsic evidence of intent to acquire the enterprise.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6427/2019R.G. proposto da : CORTI COSTRUZIONI s.r.l. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Pardo e Gianluca Fera -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 3 169 /201 8 depositata il 10/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e,in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimol’avviso di liquidazione impugnat o (per imposta di registro proporzionale su operazione articolata in più negozi collegati ed unitariamente dall’Ufficio riqualificata comecessione di azienda ex art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986);
2. ricorreper cassazione la contribuente con due motivi di ricorso , integrati da successiva memoria;
3. l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. E’ fondato il primo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 20,e dell’art 23, d.P.R. 131 del 1986 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che assorbe, logicamente, il secondo motivo (violazione art. 37 bis d.P.R. n. 600/73).
2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio e con annullamento dell’atto impugnato; in considerazione di una valutazione complessiva del giudizio e della nota vicenda legislativa ed interpretativa intorno all’art. 20 Tur, le spese vanno interamente compensate.
3. La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Sez. 5- , Sentenza n. 7470 del 20/03/2024, Rv. 670586 – 01 vedi anche, nello stesso senso, Sez. 5- , Ordinanza n. 16953 del 19/06/2024, Rv. 671605 -01).
Nel caso in giudizio con distinti atti (che non possono collegarsi al fine dell’imposta di registro, dovendosi valutare solo il singolo atto da registrare) è stata ceduta la totalità delle quote di partecipazione nel capitale della Impresa Corti eredi di Corti Gaetano, Amatore e Natale s.n.c., successivamente è stata effettuata la fusione per incorporazione della suddetta società da parte della Corti Costruzioni. Sul punto deve darsi qui continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie:
«In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro» (Sez. 5- , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 –01;vedi anche Sez. 5- , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 – 01 e Sez. 5 - , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 -01).
L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte Costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: « Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn.
1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell'imposta di registro, prevede l'esame dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»). Ai fini della riqualificazione ex art. 20 cit. rilevano, del resto, i soli effetti ‘giuridici’ dell’atto, e non quelli ‘economici’ in ipotesi ascrivibili non all’atto singolarmente considerato ma all’intera operazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo;cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito , accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente a